ART. 5. 1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente: "UE"; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".