ART. 5.
   1.  All'articolo  9  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente:
"UE";
     b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
     "7-bis.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo le
operazioni  svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi
di cui all'articolo 13, comma 1".