ART. 6.
   1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n.
185, e' aggiunto il seguente:
     "5-bis.  Alla  domanda  di  licenza  globale  di progetto di cui
all'articolo    13,    comma    1,    deve   essere   acclusa   copia
dell'autorizzazione  a  trattare,  fatta eccezione per i programmi di
cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
     a)  la  descrizione del programma congiunto, con indicazione del
tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
     b)  le  imprese  dei  Paesi di destinazione o di provenienza del
materiale  ove  gia' individuate nell'ambito del programma congiunto.
Laddove  esse  non  siano ancora individuate, la loro identificazione
successiva  va  comunicata  al  Ministero  degli  affari esteri entro
novanta giorni dall'individuazione;
     c)  l'identificazione  dei  destinatari  (autorita' governative,
enti  pubblici  o  privati  autorizzati)  nell'ambito  del  programma
congiunto.  Tale  identificazione  non e' richiesta per le operazioni
previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".