ART. 7.
   1.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione puo'
assumere  anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo  operatore,  quando  riguarda  esportazioni,  importazioni  o
transiti  di  materiali  di  armamento  da  effettuare  nel quadro di
programmi   congiunti  intergovernativi  o  industriali  di  ricerca,
sviluppo,  produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi  membri  dell'UE  o  della  NATO  con  i  quali  l'Italia abbia
sottoscritto  specifici  accordi  che  garantiscano,  in  materia  di
trasferimento  e  di  esportazione  di  materiali  di  armamento,  il
controllo  delle  operazioni  secondo  i  principi  ispiratori  della
presente  legge.  Tali  accordi devono inoltre prevedere disposizioni
analoghe  a  quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la
Repubblica   francese,   la   Repubblica  federale  di  Germania,  la
Repubblica  italiana,  il  Regno  di  Spagna, il Regno di Svezia e il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure   per   facilitare   la   ristrutturazione   e   le  attivita'
dell'industria  europea  per  la  difesa,  fatto  a Farnborough il 27
luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre,
essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati
o  prodotti  sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per
uso militare nazionale".