ART. 8.
   1.  All'articolo  14  della  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: ", ad
eccezione  dei  casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in
caso di licenza globale di progetto";
     b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione"
sono  inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale
di  progetto  che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed
e' prorogabile,".