IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  2002,  n.  9, recante
disposizioni  integrative e correttive del Nuovo codice della strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  20  giugno  2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di integrare le
norme  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della
sua  entrata  in  vigore,  con  l'obiettivo  di  pervenire ad un piu'
elevato   livello   di  sicurezza  gia'  nei  prossimi  esodi  estivi
caratterizzati  da  un  massiccio incremento della circolazione nelle
strade;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
      servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
       delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli

  1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;";
    b)  dopo  la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto.".
  2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  le  parole:  "solo  per  le strade esistenti" sono sostituite
dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
    b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il
rispetto".
  3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno
carico  superiore  a  3,5  t, devono altresi' essere equipaggiati con
strisce posteriori e laterali retroriflettenti.".