Art. 2
         Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 8 nel primo periodo la parola: "motocarrozzetta" e'
sostituita  dalle  seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e il
terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
      "8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato
a  mutilati  o  a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10, lettera c).".
  2.  Il  comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6.  I  provvedimenti  di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi.".
  3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.";
      b)  al  comma  3  le  parole:  "Chiunque,  munito di patente di
categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo" sono sostituite dalle
seguenti:
        "Chiunque,  munito di patente di categoria A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo".
  4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di cui all'articolo
116,  comma  8," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,";
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      "5-bis.  Per  i  cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita'
della  patente  e'  altresi'  confermata,  tranne per i casi previsti
nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita'
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.";
      c)  al  comma  7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:   "Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.".
  5.  Il  comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4.  Il  provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo.".
  6.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "2-bis.  Il  provvedimento  di  revoca  della patente disposto ai
sensi  del  comma  1  nell'ipotesi  in  cui  risulti  la perdita, con
carattere  permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e'
atto  definitivo.  Negli  altri  casi di revoca di cui al comma 1, e'
ammesso  ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.".
  7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero  ed  iscritti  all'Anagrafe  italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno  Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti
a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento
dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia.";
    b)  al  comma  2  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo,
successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93.".