Art. 3
                Modifiche alle norme di comportamento

  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  11  le  parole:  "alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    b)  al  comma  12  le  parole:  "alla sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60".
  2.  Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
  3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  3  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      "3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due  anni,  in  una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
  4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  15  le  parole:  "alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
    b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Quando
lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una
delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.";
    c)  al  comma  16,  nel  primo periodo, le parole: "alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    d)  al  comma  16, nel secondo periodo, le parole: "alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 137,55 a euro
550,20" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60";
    e)  al  comma  16  il  terzo  periodo e' sostituito dal seguente:
"Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo  VI.  Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse  da un conducente in possesso della patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.".
  5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
      "h)  luci  di  posizione  anteriore,  posteriore  e laterale: i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale;";
    b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
      "p)  pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;";
    c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
      "p-bis)   strisce   retroriflettenti:  il  dispositivo  a  luce
riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
      p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il dispositivo rivolto verso
l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
      p-quater)   luci   d'angolo:   le   luci   usate   per  fornire
illuminazione  supplementare  a  quella parte della strada situata in
prossimita'  dell'angolo  anteriore  del  veicolo  dal lato presso il
quale esso e' in procinto di curvare;
      p-quinquies)    proiettore   di   svolta:   una   funzione   di
illuminazione  destinata  a  fornire  una  migliore  illuminazione in
curva,  che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi
o  mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
      p-sexies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu: il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
      p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce lampeggiante gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui
mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica.".
  6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Fuori  dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore  e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  153,  comma 1, in luogo di
questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e'  dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.";
    b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
  7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo  sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.";
    b)  al  comma  2  nel terzo periodo le parole: "nei casi indicati
dall'articolo  152,  comma  1,"  sono sostituite dalle seguenti: "nei
casi indicati dal comma 1";
    c)  al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in deroga al comma
1, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma 1,";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi
e  dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi
di  segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.";
      e)  al  comma  6  le  parole:  "nelle  ore  e nei casi indicati
nell'articolo  152,  comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,".
  8.  Al  comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento.".
  9.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "4.bis.  Nei  casi  indicati dal comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati   dispositivi  retroriflettenti  o  luminosi  per  rendere
visibile il soggetto che opera.".
  10.  All'articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Sui  ciclomotori  e' vietato il trasporto di altre persone
oltre  al  conducente,  salvo  che  il  posto  per  il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.";
      b)  al  comma  3  la  parola:  "motocicli"  e' sostituita dalle
seguenti: "veicoli di cui al comma 1";
      c)  nel  comma  6  le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.".
  11.  All'articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.   Durante   la  marcia,  ai  conducenti  e  agli  eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare
e  di  tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi  omologati,  secondo  la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.";
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
      "1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti
e i passeggeri:
        a)  di  ciclomotori  e  motoveicoli  a  tre o a quattro ruote
dotati di carrozzeria chiusa;
        b)  di  ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.";
        c)  al  comma  2 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
          "3.  Alla  sanzione  pecuniaria amministrativa prevista dal
comma  2  consegue  il  fermo  amministrativo  del veicolo per trenta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
  12.  All'articolo  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  8  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
    b)  al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.";
    c)  al  comma  9  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55".
  13.  Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
  14.  All'articolo  174  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  4  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    b)  al  comma  5  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      "5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei  periodi  di  pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario  per  raggiungere  il  piu'  vicino  luogo  di sosta, che,
comunque,  non  puo'  essere  superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere  del  termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma
1,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dai commi 4 e 5
sono ridotte alla meta'.";
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
      "7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il
viaggio  se  non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o
di  riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e  della  patente  di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il
veicolo  sia  condotto  in  luogo  idoneo  per  la  sosta  ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta   menzione   nel  verbale  di  contestazione  delle  violazioni
accertate.   Trascorso   il  periodo  indicato  la  restituzione  dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo,  previa  espressa  annotazione sul verbale di contestazione
della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.";
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      "8.  Salvo  che  si  tratti  della  stessa  persona  fisica, le
sanzioni  amministrative  previste nel presente articolo si applicano
al  conducente,  al  proprietario  del veicolo, all'impresa da cui il
conducente  dipende,  nonche'  al  committente,  quando  si tratta di
trasporto  eseguito  per  suo  conto  esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.".
  15.  All'articolo  178  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  3  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      "3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei  periodi  di  pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario  per  raggiungere  il  piu'  vicino  luogo  di sosta, che,
comunque,  non  puo'  essere  superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere  del  termine  fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.";
    c)  al  comma  4  le  parole:  "alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle  seguenti:  "alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      "4-bis.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3  e  3-bis  l'organo
accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il
viaggio  se  non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o
di  riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e  della  patente  di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il
veicolo  sia  condotto  in  luogo  idoneo  per  la  sosta  ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta   menzione   nel  verbale  di  contestazione  delle  violazioni
accertate.   Trascorso   il  periodo  indicato  la  restituzione  dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo,  previa  espressa  annotazione sul verbale di contestazione
della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Salvo  che  si  tratti  della  stessa  persona  fisica, le
sanzioni  amministrative  previste nel presente articolo si applicano
al  conducente,  al  proprietario  del veicolo, all'impresa da cui il
conducente  dipende,  nonche'  al  committente,  quando  si tratta di
trasporto  eseguito  per  suo  conto  esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.".
  16.  All'articolo  179  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "Cronotachigrafo e
limitatore di velocita";
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Nei  casi  previsti  dal  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 e
successive  modificazioni,  i  veicoli  devono circolare provvisti di
cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego
stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'
previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.";
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Chiunque  circola  con  un  autoveicolo  non munito di
limitatore  di  velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un  limitatore  di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.";
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.   Il   titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione  al
trasporto  di  cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto  di  limitatore  di  velocita'  o di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o
di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15.";
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      "6-bis.  Quando  si  abbia  fondato  motivo  di ritenere che il
cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,
manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo o
facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del
titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido.";
    f)  al  comma  7  le  parole:  "la  circolazione  di  veicolo con
cronotachigrafo mancante o manomesso" sono sostituite dalle seguenti:
"la   circolazione   di   veicolo   con  limitatore  di  velocita'  o
cronotachigrafo mancante o manomesso";
    g) al comma 9 le parole: "Alle violazioni di cui al comma 2" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Alle  violazioni  di  cui ai commi 2 e
2-bis";
    h)  al  comma  9  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi
l'alterazione    del   limitatore   di   velocita',   alla   sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.".
  17.  Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove
previsto ed un documento di riconoscimento.".
  18.  Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
  19.  All'articolo  193  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  3  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto  e la corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta
quando  l'interessato  entro  trenta giorni dalla contestazione della
violazione,  previa  autorizzazione dell'organo accertatore, provveda
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre
1981,  n.  689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada  del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso  sia  in  ogni  caso  trasportato  e  depositato  in luogo non
soggetto  a  pubblico  passaggio.  Quando  l'interessato  effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202
e  corrisponde  il  premio  di  assicurazione  per  almeno  sei mesi,
l'organo  di  Polizia  che  ha  accertato  la  violazione  dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto.  Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e  non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura ridotta, l'ufficio o
comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  invia il verbale al
prefetto.  Il  verbale  stesso  costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo  203,  comma  3,  e  il  veicolo e' confiscato ai sensi
dell'articolo 213.".