Art. 4
                  Modifiche alle norme inerenti gli
             illeciti amministrativi e relative sanzioni

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  1  gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
   "Nel   caso   di   accertamento  della  violazione  nei  confronti
   dell'intestatario  del  veicolo  che abbia dichiarato il domicilio
   legale  presso  una  persona  fisica  residente in Italia ai sensi
   dell'articolo  134,  comma  1-bis, la notificazione del verbale e'
   validamente   eseguita  quando  sia  stata  effettuata  presso  il
   medesimo  domicilio  legale  dichiarato  dall'interessato. Qualora
   l'effettivo  trasgressore  od  altro  dei  soggetti  obbligati sia
   identificato  successivamente alla commissione della violazione la
   notificazione   puo'   essere   effettuata   agli   stessi   entro
   centocinquanta  giorni  dalla  data  in cui risultino dai pubblici
   registri  o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
   veicolo  e le altre indicazioni identificative degli interessati o
   comunque  dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione
   e'  posta  in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
   residenti  all'estero  la  notifica  deve  essere effettuata entro
   trecentosessanta giorni dall'accertamento.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Fermo  restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
   casi   la   contestazione  immediata  non  e'  necessaria  e  agli
   interessati  sono  notificati  gli  estremi  della  violazione nei
   termini di cui al comma 1:
   a)  impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
   velocita';
   b)  attraversamento  di  un  incrocio con il semaforo indicante la
   luce rossa;
   c) sorpasso vietato;
   d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
   proprietario del veicolo;
   e)  accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
   di  rilevamento  direttamente  gestiti  dagli  organi  di  Polizia
   stradale   e   nella   loro   disponibilita'   che  consentono  la
   determinazione   dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il
   veicolo   oggetto   del   rilievo  e'  a  distanza  dal  posto  di
   accertamento  o  comunque nell'impossibilita' di essere fermato in
   tempo utile o nei modi regolamentari;
   f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4
   del   decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato
   dall'articolo 7, comma 9;
   g)  rilevazione  degli  accessi  di  veicoli nelle zone a traffico
   limitato  e  circolazione  sulle  corsie  riservate  attraverso  i
   dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge
   15 maggio 1997, n. 127.
   In  altri  casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata,
   il  verbale  notificato  agli  interessati  deve  contenere  anche
   l'indicazione   dei   motivi   che   hanno   reso  impossibile  la
   contestazione  immediata.  Nei casi previsti alle lettere b), f) e
   g)  non  e' necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
   l'accertamento    avviene    mediante    rilievo    con   apposite
   apparecchiature debitamente omologate.";
c) al  comma  3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle
   medesime  forme  si effettua la notificazione dei provvedimenti di
   revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di  guida e di
   sospensione della carta di circolazione.".
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  2  il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le
   parole:   "o   del   rilascio  del  documento  fideiussorio"  sono
   soppresse;  nell'ultimo  periodo  le parole: "l'una e l'altro sono
   versati" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione e' versata";
b) al  comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione europea"
   sono  inserite  le  seguenti: "o aderente all'Accordo sullo spazio
   economico europeo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
   2-bis  viene  disposto  il fermo amministrativo del veicolo fino a
   quando  non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
   un periodo non superiore a sessanta giorni.".
  3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
   accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza
   di  una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
   cinque  giorni  successivi,  ne  da' comunicazione al prefetto del
   luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle
   condizioni  predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca  e consegna
   immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
   Polizia   incaricato   dell'esecuzione.   Dell'ordinanza   si  da'
   comunicazione   al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
   trasporti terrestri.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
   articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma
   1,   nell'ipotesi   in  cui  risulti  la  perdita,  con  carattere
   permanente,  dei  requisiti  psichici e fisici prescritti, e' atto
   definitivo.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
   dopo  che  sia  trascorso  almeno  un  anno  dal momento in cui e'
   divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.".