Art. 5
                 Sostituzione dell'articolo 186 del
             decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
      2.  Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda   da   euro  duecentocinquantotto  a  euro  milletrentadue.
All'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu'  violazioni  nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di
un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di
condanna  e'  disposta  la revoca della patente di guida ai sensi del
capo  II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro
della  patente,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 223. Il
veicolo,  qualora  non  possa essere guidato da altra persona idonea,
puo'  essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino   alla  piu'  vicina  autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al
proprietario  o  gestore  di  essa  con  le  normali  garanzie per la
custodia.
      3.  Al  fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo
di  sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12, commi l e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
      4.  Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato  esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia
altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
      5.   Per   i  conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali  e
sottoposti  alle  cure  mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico
viene  effettuato,  su  richiesta degli organi di Polizia stradale di
cui  all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono
reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
      6.  Qualora  dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
      7.  In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5  il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
      8.  Con  l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della  patente  ai  sensi  del  comma  2,  il  prefetto ordina che il
conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo'  disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
      9.  Qualora  dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al  comma  2,  il  prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".