Art. 6
                 Sostituzione dell'articolo 187 del
             decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  187  (Guida  in  stato  di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze  stupefacenti).  -  1.  E'  vietato guidare in condizioni di
alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2.  Al  fine  di  acquisire  elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12, commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3.  Quando  gli  accertamenti  di  cui  al  comma  2 forniscono esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di  Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il
conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai
suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture
sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali
fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini   dell'effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la
presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa
visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di
incidenti,   compatibilmente   con  le  attivita'  di  rilevamento  e
soccorso.
4.  Le  strutture  sanitarie  di  cui  al comma 3, su richiesta degli
organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in
incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal  comma  3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5.  Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale
la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono  reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999,  n.  144.  Copia  del  referto  sanitario  positivo deve essere
tempestivamente  trasmessa,  a  cura  dell'organo  di  Polizia che ha
proceduto  agli  accertamenti,  al  prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di  cui  al  comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica  ai  sensi  dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via
cautelare,  della  patente fino all'esito dell'esame di revisione che
deve   avvenire   nel   termine  e  con  le  modalita'  indicate  dal
regolamento.
7.  Chiunque  guida  in  condizioni  di alterazione fisica e psichica
correlata  con  l'uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il
fatto  non  costituisca  piu'  grave reato, e' punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
8.  In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.".