Art. 7 Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "e delle autoscuole di cui all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.". 3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione"; b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: "o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri" sono soppresse; c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonche' di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.". 4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004". 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,". 10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.