Art. 7
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
  2.  All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
gennaio   2002,   n.  9,  le  parole:  "e  delle  autoscuole  di  cui
all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole
di  cui  all'articolo  123  e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.".
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della
violazione"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "a  seguito  della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione";
    b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: "o mediante moduli
cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri" sono
soppresse;
    c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
i  titolari  di  certificato di abilitazione professionale nonche' di
patente   C,  C+E,  D,  D+E,  la  frequenza  di  specifici  corsi  di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".
  4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
  5.  All'articolo  18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al  comma  3,  le  parole:  "1°  gennaio  2004" sono sostituite dalle
seguenti: 1° luglio 2004".
  6.  Le  disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma  4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni,  come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno
effetto dal 1° settembre 2003.
  7.   Le  disposizioni  dell'articolo  170,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
  8.   Le  disposizioni  dell'articolo  180,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
  9.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n.
121,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168,  le  parole:  "di  cui  agli  articoli  142  e  148  del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni," sono
sostituite  dalle  seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,".
  10.  La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9,  recante  i  punteggi  previsti  dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo  20  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.