IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  delibera  CIPE  9 giugno  1999,  n.  80/1999, emanata in
attuazione  dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificata  dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in
attuazione  dell'articolo  57  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  12 ottobre
1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190, recante
attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle  infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse  nazionale  ed,  in  particolare,  l'articolo  2,  comma 4,
lettera  c),  ai sensi del quale, per le attivita' di cui al predetto
decreto   legislativo,   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
la  collaborazione  dell'Unita'  tecnica -- Finanza di progetto, allo
scopo  riorganizzata  con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze,  anche  in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta   la   necessita'   di  provvedere  alla  riorganizzazione
dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;
  Vista  la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della
legge    23 agosto    1988,    n.    400,    con    nota   prot.   n.
8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Composizione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto
  1. L'organico dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, istituita
ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, di
seguito  denominata  Unita',  e'  costituito da quindici componenti a
tempo pieno. Ove l'Unita' si avvalga di soggetti con rapporto a tempo
parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa
e'  determinato  in  proporzione  all'impegno  lavorativo richiesto a
ciascun  componente  a  tempo  parziale.  In  tal  caso,  il relativo
trattamento economico e' proporzionalmente ridotto.
  2. I  componenti dell'Unita', di comprovata esperienza nel settore,
sono scelti tra:
    a) dipendenti  della  Amministrazione dello Stato da collocare in
posizioni di comando;
    b) soggetti  estranei  all'Amministrazione  operanti  nei settori
tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;
    c) dipendenti  di  organizzazioni internazionali da collocarsi in
posizione   di   comando   sulla   base   di  specifici  accordi  con
l'organizzazione di appartenenza.
  3. I  componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata
e  modalita'  di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei
componenti e' allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo
di  professionalita'  richiesta.  Il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  con  proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di
coordinatore.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli  enti  previdenziali»,  e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118;
          si riporta il testo dell'art. 7:
              «Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
          progetto).   -   1. E'  istituita,  nell'ambito  del  Cipe,
          l'Unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito
          denominata "Unita'".
              2. L'Unita'  ha  il  compito di promuovere, all'interno
          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
          prevista  all'art.  14,  comma  11, della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni, e di fornire
          supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del Cipe
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
              3. L'Unita'   fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
          14,  comma  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
          successive modificazioni.
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni, e
          nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
          aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
          n. 109 del 1994.
              5. L'Unita'  esercita  la  propria attivita' nel quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici.
              6. Nel  termine  di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il Cipe stabilisce con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
              7. L'organico   dell'Unita'  e'  composto  di  quindici
          unita',   scelte   in   parte  tra  professionalita'  delle
          amministrazioni  dello  Stato  in posizione di comando e in
          parte  a seguito di un processo di selezione, fondato sulla
          concreta   esperienza  nel  settore,  tra  professionalita'
          esterne  che  operano  nei  settori tecnico-ingegneristico,
          economico-finanziario   e   giuridico.   Le   modalita'  di
          selezione  sono  determinate  con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
              8. I  componenti  dell'Unita' sono nominati con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
          sola volta.
              9. Con  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento.
              10. All'onere  derivante dall'applicazione del presente
          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              11. Il   Cipe  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale   sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui  risultati
          conseguiti.».
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.  388,  recante:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2000,  n.  302; si riporta il testo
          dell'art. 57:
              «Art.  57  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Al  fine di
          garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi fissati dal
          Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli
          anni   2001-2004   in   coerenza   con   gli   orientamenti
          programmatici   definiti   dal   Cipe,  le  amministrazioni
          statali,  in  fase  di  pianificazione  ed  attuazione  dei
          programmi  di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
          acquisiscono  le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
          progetto, di cui all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n.
          144,   secondo   modalita'   e   parametri   definiti   con
          deliberazione  del  Cipe,  da  emanare entro novanta giorni
          dalla  datadi  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8, del
          decreto   legislativo   28 agosto   1997,   n.   281.   Con
          deliberazione  del  Cipe,  da  emanare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sentita   la   medesima   Conferenza   unificata,   saranno
          individuate    ulteriori    modalita'   di   incentivazione
          all'utilizzo  dello strumento della finanza di progetto. Le
          amministrazioni  regionali  e locali possono ricorrere alle
          valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
          le modalita' previste dal presente articolo.».
              - La  delibera  Cipe  9 giugno  1999,  n.  80, recante:
          «Regolamento  istitutivo  della Unita' tecnica - Finanza di
          progetto  (Art.  7,  legge  n.  144/1998 e art. 2, comma 3,
          delibera  n.  63  del  9 luglio 1998)», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
              - La  delibera  CIPE  3 maggio  2001,  n.  57, recante:
          «Finanza  di  progetto: attuazione art. 571, n. 388/2000 ed
          integrazioni  delibera  n.  80/1999»,  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
              - Il   decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190,
          recante:  «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          per   la   realizzazione   delle   infrastrutture  e  degli
          insediamenti   produttivi   strategici   e   di   interesse
          nazionale»,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  26 agosto  2002, n. 199; si riporta il
          testo dell'art. 2, comma 4, lettera c):
                «c)  richiedere  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  la  collaborazione della Unita' tecnica finanza di
          progetto,   allo   scopo   riorganizzata  con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga
          all'art.  7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
          57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppresa).
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione  e  la  disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art.  7,  della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          vedasi la nota alle premesse.