Art. 4. Delibere del Cipe 1. Le finalita' e gli obiettivi dell'Unita', nonche' le modalita' di raccordo con l'attivita' svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla societa' Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalita' dell'organizzazione interna dell'Unita' sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.
Note all'art. 4: - Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139), recante: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90; si riporta il testo dell'art. 8: «Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica; b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di societa' interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalita' di cui ai commi 10 e 12, dell'art. 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 5. La societa' raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il comma 2, dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si iscrive nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della societa' in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della societa' e la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri. 7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario. 9. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'. 10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4. 12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture». - La delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 63, recante: «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 430/1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1988, n. 199.