IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  27  della  legge  1° marzo  2002, n. 39, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri concernenti
l'etichettatura  e  la presentazione dei prodotti alimentari, nonche'
la relativa pubblicita';
  Vista  la  direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre
2001,  con  la  quale  viene  modificata la direttiva 2000/13/CE, per
quanto riguarda la definizione di carne;
  Vista  la  direttiva  2002/67/CE  della  Commissione, del 18 luglio
2002,  relativa  all'etichettatura  dei  generi alimentari contenenti
chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro delle politiche
agricole  e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli
affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze e per
gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. L'articolo  1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e' sostituito dal seguente:
  «1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita
al  consumatore  nell'ambito  del  mercato  nazionale,  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  17,  nonche'  la  loro  presentazione  e  la
relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.».
 
          Avvertenza:
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  1° marzo  2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001». L'art. 27, cosi' recita:
              «Art.   27   (Attuazione  della  direttiva  2000/13/CE,
          relativa  al  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri  concernenti  l'etichettatura e la presentazione dei
          prodotti  alimentari, nonche' la relativa pubblicita). - 1.
          L'attuazione  della  direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del 20 marzo 2000, relativa al
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
          alimentari,   nonche'   la   relativa   pubblicita',  sara'
          informata   al   principio   e   criterio  direttivo  della
          introduzione,   accanto   al   sistema   di   etichettatura
          obbligatorio,  di  un  sistema  di etichettatura volontario
          aggiuntivo,   certificato   da   organismi   di   controllo
          riconosciuti  dalla  Comunita'  europea,  che  consenta  di
          evidenziare  le  caratteristiche qualitative e di tipicita'
          del prodotto commercializzato.».
              - La  direttiva  2000/13/CE e' pubblicata in GUCE L. n.
          109 del 6 maggio 2000.
              - La  direttiva 2001/101/CE e' pubblicata in GUCE L. n.
          310 del 28 novembre 2001.
              - La  direttiva  2002/67/CE e' pubblicata in GUCE L. n.
          191 del 19 luglio 2002.
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari.» Il testo dell'art. 1,
          cosi'  come  modificato dal decreto decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura
          dei  prodotti  a  alimentari,  destinati  alla  vendita  al
          consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto
          previsto   al   successivo   art.   17,   nonche'  la  loro
          presentazione  e  la relativa pubblicita' sono disciplinate
          dal presente decreto.
              2. Si intende per:
                a) etichettatura   l'insieme  delle  menzioni,  delle
          indicazioni,  dei  marchi di fabbrica o di commercio, delle
          immagini  o  dei  simboli  che  si  riferiscono al prodotto
          alimentare  e  che figurano direttamente sull'imballaggio o
          su  un'etichetta  appostavi o sul dispositivo di chiusura o
          su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo,
          o,  in  mancanza,  in  conformita' a quanto stabilito negli
          articoli 14,  16 e 17, sui documenti di accompagnamento del
          prodotto alimentare;
                b) prodotto  alimentare  preconfezionato  l'unita' di
          vendita   destinata  ad  essere  presentata  come  tale  al
          consumatore   ed   alle  collettivita',  costituita  da  un
          prodotto  alimentare  e  dall'imballaggio  in  cui e' stato
          immesso   prima   di   essere  posto  in  vendita,  avvolta
          interamente  o  in parte da tale imballaggio ma comunque in
          modo che il contenuto non possa essere modificato senza che
          la confezione sia aperta o alterata;
                c) presentazione dei prodotti alimentari:
                  1) la  forma  o  l'aspetto  conferito  ai  prodotti
          alimentari o alla loro confezione;
                  2) il    materiale    utilizzato    per   il   loro
          confezionamento;
                  3) il  modo  in  cui  sono  disposti  sui banchi di
          vendita;
                  4) l'ambiente nel quale sono esposti;
                d) prodotto   alimentare   preincartato  l'unita'  di
          vendita    costituita   da   un   prodotto   alimentare   e
          dall'involucro  nel  quale  e'  stato posto o avvolto negli
          esercizi di vendita;
                e) consumatore   il   consumatore  finale  nonche'  i
          ristoranti,  gli  ospedali, le mense ed altre collettivita'
          analoghe denominate in seguito "collettivita'".
              3. Non  sono  considerati  preconfezionati  i  prodotti
          alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di
          grossa  pezzatura  anche  se posti in involucro protettivo,
          generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le
          legature  anche se piombate, non sono considerate involucro
          o imballaggio.».