Art. 10. Sede dello stabilimento 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di: a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e); b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».
Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 11 (Sede dello stabilimento). - 1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionainento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f, puo' essere omessa nel caso di: a) stalilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e); b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria. 2. Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e' consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.».