Art. 10.
                       Sede dello stabilimento
  1. Il  comma 1  dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
  «1. L'indicazione  della sede dello stabilimento di fabbricazione o
di  confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo'
essere omessa nel caso di:
    a) stabilimento  ubicato  nello  stesso  luogo  della  sede  gia'
indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
    b) prodotti  preconfezionati  provenienti  da  altri Paesi per la
vendita tal quali in Italia;
    c) prodotti    preconfezionati   che   riportano   la   bollatura
sanitaria.».
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il testo dell'art. 11, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  11 (Sede dello stabilimento). - 1. L'indicazione
          della   sede  dello  stabilimento  di  fabbricazione  o  di
          confezionainento,  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          f, puo' essere omessa nel caso di:
                a) stalilimento ubicato nello stesso luogo della sede
          gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma
          1, lettera e);
                b) prodotti   preconfezionati  provenienti  da  altri
          Paesi per la vendita tal quali in Italia;
                c) prodotti    preconfezionati   che   riportano   la
          bollatura sanitaria.
              2. Nel   caso   in   cui  l'impresa  disponga  di  piu'
          stabilimenti,  e'  consentito indicare sull'etichetta tutti
          gli stabilimenti purche' quello effettivo venga evidenziato
          mediante punzonatura o altro segno.
              3. Nel  caso di impresa che provveda alla distribuzione
          o  alla  vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia
          indicato  il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato  e la sede del fabbricante o del confezionatore,
          la   sede   dello   stabilimento   deve  essere  completata
          dall'indirizzo  ovvero, in mancanza, da una indicazione che
          ne agevoli la localizzazione.».