Art. 12. Imballaggi globali 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve.».
Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 14 (Modalita' di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati). - 1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1. 3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne' etichetta ne' anello ne' fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Le indicazioni di cui all'articolo 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. 5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. 7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione. 7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve».