Art. 12.
                         Imballaggi globali
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «7-bis. Gli   imballaggi   di   qualsiasi   specie,   destinati  al
consumatore,   contenenti   prodotti   preconfezionati,  possono  non
riportare  le  indicazioni  prescritte  all'articolo 3,  purche' esse
figurino  sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora
dette  indicazioni  non  siano  verificabili, sull'imballaggio devono
figurare  almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il
termine  minimo  di  conservazione o la data di scadenza del prodotto
avente la durabilita' piu' breve.».
 
          Note all'art. 12:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il testo dell'art. 14, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  14  (Modalita'  di  indicazione  delle  menzioni
          obbligatorie   dei   prodotti  preconfezionati).  -  1.  La
          denominazione  di  vendita, la quantita', il termine minimo
          di  conservazione  o  la data di scadenza nonche' il titolo
          alcolometrico  volumico  effettivo  devono  figurare  nello
          stesso campo visivo.
              2. L'obbligo  di  cui al comma 1 non si applica fino al
          30 giugno  1999  per  le  bottiglie  di  vetro destinate ad
          essere  riutilizzate  e  sulle  quali  e'  impressa in modo
          indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.
              3. Nel  caso  delle  bottiglie  di  vetro  destinate ad
          essere  riutilizzate  e  sulle  quali  e' riportata in modo
          indelebile   una  dicitura  e,  pertanto,  non  recano  ne'
          etichetta  ne'  anello  ne' fascetta nonche' nel caso degli
          imballaggi  o  dei  recipienti la cui superficie piana piu'
          grande  e'  inferiore  a  10 cm2  sono obbligatorie solo le
          seguenti  indicazioni:  la  denominazione  di  vendita,  la
          quantita'  e  la  data;  in  tale  caso  non  si applica la
          disposizione di cui al comma 1.
              4. Le indicazioni di cui all'articolo 3 devono figurare
          sull'imballaggio    preconfezionato   o   su   un'etichetta
          appostavi  o  legata  al  medesimo  o  su anelli, fascette,
          dispositivi  di  chiusura  e devono essere menzionate in un
          punto  evidente  in  modo  da  essere  facilmente visibili,
          chiaramente  leggibili  ed  indelebili;  esse non devono in
          alcun modo essere dissimulate o deformate.
              5. Per  i prodotti alimentari preconfezionati destinati
          al  consumatore  ma commercializzati in una fase precedente
          alla  vendita  al consumatore stesso, le indicazioni di cui
          all'articolo  3  possono  figurare soltanto su un documento
          commerciale  relativo a detti prodotti, se e' garantito che
          tale  documento  sia  unito ai prodotti cui si riferisce al
          momento della consegna oppure sia stato inviato prima della
          consegna  o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto
          previsto al comma 7.
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
          ai   prodotti  alimentari  preconfezionati  destinati  alle
          collettivita'   per   esservi  preparati  o  trasformati  o
          frazionati o somministrati.
              7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 3
          figurino,   ai  sensi  dei  commi  5  e  6,  sui  documenti
          commerciali, le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio
          globale  in  cui  i  prodotti  alimentari sono posti per la
          commercializzazione.
              7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al
          consumatore,  contenenti  prodotti preconfezionati, possono
          non  riportare  le  indicazioni  prescritte all'articolo 3,
          purche'   esse   figurino  sulle  confezioni  dei  prodotti
          alimentari  contenuti;  qualora dette indicazioni non siano
          verificabili,  sull'imballaggio  devono  figurare almeno la
          denominazione  dei  singoli prodotti contenuti e il termine
          minimo  di conservazione o la data di scadenza del prodotto
          avente la durabilita' piu' breve».