Art. 14. Formaggi freschi a pasta filata 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Note all'art. 14: - Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, reca: «Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.». Il testo dell'art. 1 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1. - I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. 3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».