Art. 14.
                   Formaggi freschi a pasta filata
  1. Il  comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n.
98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 giugno 1986, n.
252,  sostituito  dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
  «3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni
del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione
che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti
possono riportare:
    a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se
posto in liquido di governo; oppure
    b) della  quantita'  nominale se preconfezionati a gamma unitaria
costante; oppure
    c) nessuna  indicazione  di  quantita' se preconfezionati a gamma
unitaria   variabile   e   pesati   su   richiesta  e  alla  presenza
dell'acquirente.».
 
          Note all'art. 14:
              - Il   decreto-legge   11 aprile  1986,  n.  98,  reca:
          «Differimento  del  termine  fissato  dall'art. 4, comma 1,
          della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della
          legge   18 giugno  1985,  n.  321,  recante  norme  per  il
          confezionamento  dei  formaggi freschi a pasta filata.». Il
          testo  dell'art.  1  cosi'  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  1.  -  I  formaggi freschi a pasta filata, quali
          fiordilatte,  mozzarelle  ed analoghi, possono essere posti
          in    vendita   solo   se   appositamente   preconfezionati
          all'origine.
              2. I  formaggi  freschi  a  pasta filata possono essere
          venduti nei caseifici di produzione preincartati.
              3. Ai  formaggi  freschi a pasta filata si applicano le
          disposizioni  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
          109,  con  la  precisazione  che,  in  relazione al tipo di
          preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
                a) l'indicazione  della  quantita'  del solo prodotto
          sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
                b) della  quantita'  nominale  se  preconfezionati  a
          gamma unitaria costante; oppure
                c) nessuna     indicazione     di     quantita'    se
          preconfezionati  a  gamma  unitaria  variabile  e pesati su
          richiesta e alla presenza dell'acquirente.».