Art. 15. 
                      Designazione delle carni 
  1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,
e' aggiunto il seguente prodotto: 
 
    

+----------------------------------+------------------------------+
|          Definizione             |        Designazione          |
+----------------------------------+------------------------------+
|I muscoli scheletrici delle specie|Carne (i) seguita (e) dal nome|
|di mammiferi e di uccelli         |della (e) specie animale(i) da|
|riconosciute idonee al consumo    |cui proviene (provengono) o   |
|umano con i tessuti che vi sono   |dal qualificativo relativo    |
|contenuti o vi aderiscono, per i  |alla specie.                  |
|quali il tenore totale di grasso e|                              |
|di tessuto connettivo non supera i|                              |
|valori di seguito indicati e      |                              |
|quando la carne costituisce       |                              |
|ingrediente di un altro prodotto  |                              |
|alimentare.                       |                              |
+----------------------------------+------------------------------+


    
 
  1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati
nella tabella seguente: 
 
    

+-----------------------------------+----------+----------------------+
|          Specie animale           |Grasso (%)|Tessuto connettivo (%)|
+-----------------------------------+----------+----------------------+
|Mammiferi, esclusi conigli e suini,|          |                      |
|miscugli di specie con predominanza|          |                      |
|di mammiferi                       |25        |25                    |
+-----------------------------------+----------+----------------------+
|Suini                              |30        |25                    |
+-----------------------------------+----------+----------------------+
|Volatili e conigli                 |15        |10                    |
+-----------------------------------+----------+----------------------+

    
 
  2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o  di  entrambi
sono superati e tutti gli altri criteri della  definizione  di  carne
sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente
ridotto e la lista  degli  ingredienti  deve  contenere,  oltre  alla
dicitura  "carne  di",  l'indicazione  del  grasso  o   del   tessuto
connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col
nome specifico della parte anatomica  che  lo  apporta,  puo'  essere
designato con tale nome. 
  3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo  il  rapporto
fra i tenori di collagene e  di  proteine  di  carne.  Il  tenore  di
collagene e' pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina. 
  4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia  nella
designazione delle carni nella lista degli ingredienti  dei  prodotti
alimentari  sia  per  la  determinazione  della  percentuale  di  cui
all'articolo 8. 
  5.  Le  "carni  meccanicamente   separate"   sono   escluse   dalla
definizione di "carne" di cui al comma 1 e  devono  essere  designate
come tali seguite dal nome della specie animale. 
  6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici;
ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli  della  testa  diversi
dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda. 
  7. Nel caso di utilizzazione di una  miscela  di  carni  di  specie
diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono  proporzionali
alle relative quantita'.». 
 
    

Note all'art. 15:
 - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
   vedi note all'art. 1. Il testo dell'allegato 1, cosi' come
   modificato  dal  decreto  qui  pubblicato,  cosi'
   recita:

          Allegato 1

    CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I  QUALI  L'INDICAZIONE  DELLA
        CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO


+---------------------------------+-------------------------------+
|           DEFINIZIONE           |           DESIGNAZIONE        |
+---------------------------------+-------------------------------+
|                                 |{Olio}, completata dal         |
|                                 |qualificativo {vegetale} o     |
|                                 |{animale}, a seconda dei casi  |
|                                 |ovvero dalla indicazione       |
|Oli raffinati diversi dall'olio  |dell'origine specifica vegetale|
|d'oliva                          |o animale                      |
+---------------------------------+-------------------------------+
|                                 |L'aggettivo {idrogenato} deve  |
|                                 |accompagnare la menzione di un |
|                                 |olio idrogenato                |
+---------------------------------+-------------------------------+
|                                 |{Grasso} o {materia grassa},   |
|                                 |completata dal qualificativo   |
|                                 |{vegetale} o {animale}, a      |
|                                 |seconda dei casi ovvero dalla  |
|                                 |indicazione della origine      |
|Grassi raffinati                 |specifica vegetale o animale   |
+---------------------------------+-------------------------------+
|                                 |L'aggettivo {idrogenato} deve  |
|                                 |accompagnare la menzione di un |
|                                 |grasso idrogenato              |
+---------------------------------+-------------------------------+
|                                 |{Farina} seguita dalla         |
|                                 |enumerazione delle specie di   |
|Miscele di farine provenienti da |cereali da cui provengono, in  |
|due o piu' specie di cereali     |ordine decrescente di peso     |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Amidi e fecole naturali, amidi e |                               |
|fecole modificati per via fisica |                               |
|o enzimatica                     |{Amido (i) / fecola (e)}       |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Qualsiasi specie di pesce quando |                               |
|il pesce costituisce un          |                               |
|ingrediente di un altro prodotto |                               |
|alimentare, purche' la           |                               |
|denominazione e la presentazione |                               |
|non facciano riferimento ad una  |                               |
|precisa specie di pesce          |{Pesce (i)}                    |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Qualsiasi specie di formaggio    |                               |
|quando il formaggio o miscela di |                               |
|formaggi costituisce un          |                               |
|ingrediente di un altro prodotto |                               |
|alimentare, purche' la           |                               |
|denominazione e la presentazione |                               |
|di quest'ultimo non facciano     |                               |
|riferimento ad una precisa specie|                               |
|di formaggio                     |{Formaggio (i)}                |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Tutte le spezie che non superino |                               |
|il 2% in peso del prodotto       |{Spezia (e) o miscela di       |
|                                 | spezie}                       |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Tutte le piante o parti di piante|                               |
|aromatiche che non superino il 2%|{Pianta (e) aromatica (che) o  |
|in peso del prodotto             |miscela di piante aromatiche}  |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Qualsiasi preparazione di gomma  |                               |
|utilizzata nella fabbricazione   |                               |
|della gomma base per le gomme da |                               |
|masticare                        |{Gomma base}                   |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Pangrattato di qualsiasi origine |{Pangrattato}                  |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Qualsiasi categoria di saccarosio|{Zucchero}                     |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Destrosio anidro o monoidrato    |{Destrosio}                    |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Sciroppo di glucosio e sciroppo  |                               |
|di glucosio disidratato          |{Sciroppo di glucosio}         |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Tutte le proteine del latte      |                               |
|(caseine caseinati, proteine del |                               |
|siero di latte) e loro miscele   |{Proteine del latte}           |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Burro di cacao di pressione di   |                               |
|torsione o raffinato             |{Burro di cacao}               |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Tutta la frutta candita che non  |                               |
|superi il 10% in peso del        |                               |
|prodotto                         |{Frutta candita}               |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Miscele di ortaggi che non       |                               |
|superino il 10% in peso del      |                               |
|prodotto                         |{Ortaggi}                      |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Tutti i tipi di vino quali       |                               |
|definiti nel regolamento         |                               |
|822/87/CE del Consiglio          |{Vino}                         |
+---------------------------------+-------------------------------+
|I muscoli scheletrici delle      |                               |
|specie di mammiferi e di uccelli |                               |
|riconosciute idonee al consumo   |                               |
|umano con i tessuti che vi sono  |                               |
|contenuti o vi aderiscono, per i |                               |
|quali il tenore totale di grasso |                               |
|e di tessuto connettivo non      |Carne (i) seguita (e) dal nome |
|supera ivalori di seguito        |della (e) specie animale (i) da|
|indicati e quando la carne       |cui proviene (provengono) o dal|
|costituisce ingrediente di un    |qualificativo relativo alla    |
|altro prodotto alimentare        |specie                         |
+---------------------------------+-------------------------------+

1. I  limiti  massimi  di  grasso  e  di  tessuto connettivo sono
indicati nella tabella seguente:

+-----------------------------------+--------+--------------------+
|           SPECIE ANIMALE          |GRASSO %|TESSUTO CONNETTIVO %|
+-----------------------------------+--------+--------------------+
|Mammiferi, esclusi conigli e suini,|        |                    |
|miscugli di specie con predominanza|        |                    |
|di mammiferi                       |25      |25                  |
+-----------------------------------+--------+--------------------+
|Suini                              |30      |25                  |
+-----------------------------------+--------+--------------------+
|Volatili e conigli                 |15      |10                  |
+-----------------------------------+--------+--------------------+

 2. Se tali limiti di grasso o di tessuto  connettivo  o
    di entrambi sono superati e tutti gli altri  criteri  della
    definizione di carne sono rispettati, il tenore  di  «carne
    di» deve essere conseguentemente ridotto e la  lista  degli
    ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di»,
    l'indicazione del grasso o  del  tessuto  connettivo  o  di
    entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col  nome
    specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere
    designato con tale nome.
 3. Il tenore di tessuto connettivo si  calcola  facendo
    il rapporto fra i tenori di  collagene  e  di  proteine  di
    carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il  tenore
    di idrossiprolina.
4.  Le  percentuali  di  grasso  e  di  connettivo   si
    applicano sia nella designazione delle  carni  nella  lista
    degli  ingredienti  dei  prodotti  alimentari  sia  per  la
    determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.
5.  Le  «carni  meccanicamente  separate»  sono  escluse
    dalla definizione di «carne» di cui al  comma  1  e  devono
    essere designate come tali seguite dal  nome  della  specie
    animale.
6.  Il diaframma ed i masseteri fanno pirte dei  muscoli
    scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli
    della testa diversi dai masseteri, del carpo, del  tarso  e
    della coda.
7.  Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di
    specie diverse, le percentuali di grasso  e  di  connettivo
          sono proporzionali alle relative quantita'.».