Art. 16.
                              Sanzioni
  1. L'articolo  18  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.   18.  (Sanzioni).  -  1. La  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo  2  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
  2. La  violazione  delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14
e'   punita   con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
milleseicento a euro novemilacinquecento.
  3. La  violazione  delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9,
10,  11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
  4. La   competenza   in  materia  di  applicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  spetta  alle  regioni  ed  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».