Art. 17.
                          Norme transitorie
  1. E'  consentita  la vendita dei prodotti alimentari, confezionati
fino  al  30 giugno  2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di
cui  all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli