Art. 2.
        Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari
  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  2  (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). -
1. L'etichettatura  e  le  relative  modalita'  di realizzazione sono
destinate  ad  assicurare  la corretta e trasparente informazione del
consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
    a) non  indurre  in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
prodotto  alimentare  e  precisamente  sulla natura, sulla identita',
sulla   qualita',   sulla   composizione,   sulla   quantita',  sulla
conservazione,   sull'origine   o   la   provenienza,   sul  modo  di
fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
    b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che
non possiede;
    c) non    suggerire   che   il   prodotto   alimentare   possiede
caratteristiche  particolari,  quando  tutti  i  prodotti  alimentari
analoghi possiedono caratteristiche identiche;
    d) non  attribuire  al  prodotto  alimentare  proprieta'  atte  a
prevenire,  curare  o guarire una malattia umana ne' accennare a tali
proprieta',  fatte  salve  le  disposizioni comunitarie relative alle
acque    minerali    ed   ai   prodotti   alimentari   destinati   ad
un'alimentazione particolare.
  2. I  divieti  e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».