Art. 3.
       Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
  1. All'articolo  3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto, infine, il seguente comma:
  «5-bis. Con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  sono  definite le
modalita'   ed  i  requisiti  per  l'indicazione  obbligatoria  della
dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il  testo dell'art. 3, cosi' come
          modificato  dal  presente  decreto  qui  pubblicato,  cosi'
          recita:
              «Art.   3   (Elenco   delle  indicazioni  dei  prodotti
          preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli
          successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati
          al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
                a) la denominazione di vendita;
                b) l'elenco degli ingredienti;
                c) la   quantita'  netta  o,  nel  caso  di  prodotti
          preconfezionati   in   quantita'   unitarie   costanti,  la
          quantita' nominale;
                d) il  termine minimo di conservazione o, nel caso di
          prodotti    molto    deperibili    dal   punto   di   vista
          microbiologico, la data di scadenza;
                e) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o  di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita' economica
          europea;
                f) la  sede  dello  stabilimento  di  produzione o di
          confezionamento;
                g) il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le
          bevande  aventi  un  contenuto alcolico superiore a 1,2% in
          volume;
                h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto;
                i) le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
                l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
                m) il  luogo di origine o di provenienza, nel caso in
          cui  l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
          l'origine o la provenienza del prodotto;
                m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
          di ingredienti come previsto dall'art. 8.
              2. Le  indicazioni  di  cui  al  comma 1  devono essere
          riportate  in  lingua  italiana;  e'  consentito riportarle
          anche  in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
          corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le
          menzioni originarie.
              3. Salvo  quanto  prescritto  da  norme  specifiche, le
          indicazioni   di  cui  al  comma 1  devono  figurare  sulle
          confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti alimentari nel
          momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
              4. Il  presente  decreto  non pregiudica l'applicazione
          delle   norme   metrologiche,   fiscali  e  ambientali  che
          impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
              5. Per  sede  si  intende  la  localita' ove e' ubicata
          l'azienda o lo stabilimento.
              5-bis. Con   decreto   del   Ministro  delle  attivita'
          produttive  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  sono  definite  le  modalita' ed i requisiti per
          l'indicazione   obbligatoria   della  dicitura  di  cui  al
          comma 1, lettera m).».