Art. 4.
                      Denominazione di vendita
  1. All'articolo  4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. I  prodotti  alimentari,  che  hanno  una  denominazione di
vendita  definita  da  norme  nazionali  o  comunitarie devono essere
designati   con  la  stessa  denominazione  anche  nell'elenco  degli
ingredienti   dei  prodotti  composti  nella  cui  preparazione  sono
utilizzati,  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11
e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in
generale  del  prodotto  finito,  puo'  essere riportato il solo nome
generico dell'ingrediente utilizzato.».
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il  testo dell'art. 4, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.   4   (Denominazione   di   vendita).   -  1.  La
          denominazione  di  vendita  di un prodotto alimentare e' la
          denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni
          della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di
          dette  disposizioni  la  denominazione  di  vendita  e'  la
          denominazione   prevista  dalle  disposizioni  legislative,
          regolamentari  o  amministrative dell'ordinamento italiano,
          che disciplinano il prodotto stesso.
              1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1,
          la   denominazione   di  vendita  e'  costituita  dal  nome
          consacrato  da  usi e consuetudini o da una descrizione del
          prodotto  alimentare e, se necessario da informazioni sulla
          sua  utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di
          conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti
          con i quali potrebbe essere confuso.
              1-ter. E'    ugualmente    consentito    l'uso    della
          denominazione  di  vendita  sotto  la  quale il prodotto e'
          legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
          di  origine.  Tuttavia,  qualora  questa  non  sia  tale da
          consentire  al  consumatore di conoscere l'effettiva natura
          del  prodotto  e  di  distinguerlo dai prodotti con i quali
          esso  potrebbe  essere confuso, la denominazione di vendita
          deve   essere   accompagnata   da  specifiche  informazioni
          descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
              1-quater. La   denominazione  di  vendita  dello  Stato
          membro  di  produzione  non  puo'  essere  usata, quando il
          prodotto  che  essa  designa,  dal  punto  di  vista  della
          composizione  o della fabbricazione, si discosta in maniera
          sostanziale  dal  prodotto conosciuto sul mercato nazionale
          con tale denominazione.
              1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il
          produttore,  il  suo  mandatario o il soggetto responsabile
          dell'immissione  sul  mercato  del  prodotto,  trasmette al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          la   documentazione  tecnica  ai  fini  dell'autorizzazione
          all'uso  di  una  diversa  denominazione  da  concedersi di
          concerto  con  i  Ministeri della sanita' e delle politiche
          agricole,  entro  sessanta giorni dalla presentazione della
          domanda.   Con   lo  stesso  provvedimento  possono  essere
          stabilite   eventuali   specifiche  merceologiche,  nonche'
          indicazioni di utilizzazione.
              2. La   denominazione   di   vendita  non  puo'  essere
          sostituita  da  marchi di fabbrica o di commercio ovvero da
          denominazioni di fantasia.
              3. La denominazione di vendita comporta una indicazione
          relativa  allo  stato  fisico  in  cui si trova il prodotto
          alimentare  o  al  trattamento specifico da esso subito (ad
          esempio:  in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,
          affumicato)  se l'omissione di tale indicazione puo' creare
          confusione nell'acquirente.
              4. La  menzione  del  trattamento  mediante  radiazioni
          ionizzanti  e'  in  ogni  caso  obbligatoria  e deve essere
          realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con
          radiazioni ionizzanti".
              5. La  conservazione  dei  prodotti dolciari alle basse
          temperature,  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni in
          materia  di  conservazione  degli alimenti, non costituisce
          trattamento ai sensi del comma 3.
              5-bis. I    prodotti    alimentari,   che   hanno   una
          denominazione  di  vendita  definita  da  norme nazionali o
          comunitarie   devono   essere   designati   con  la  stessa
          denominazione   anche  nell'elenco  degli  ingredienti  dei
          prodotti  composti  nella cui preparazione sono utilizzati,
          fatto  salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 11 e 13.
          Tuttavia     nella     denominazione     di    vendita    e
          nell'etichettatura  in  generale  del prodotto finito, puo'
          essere  riportato  il  solo  nome generico dell'ingrediente
          utilizzato.».