Art. 4. Denominazione di vendita 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».
Nota all'art. 4: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Denominazione di vendita). - 1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso. 1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. 1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione. 1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. 1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione. 2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. 3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente. 4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti". 5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3. 5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».