Art. 5.
                             Ingredienti
  1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e' sostituito dal seguente:
  «10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare
sono  indicate  con  il nome della specie animale ed in conformita' a
quanto previsto all'allegato I.».
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 5, comma 10, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende
          qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
          fabbricazione   o   nella   preparazione   di  un  prodotto
          alimentare,  ancora  presente nel prodotto finito, anche se
          in forma modificata.
              2. Gli  ingredienti devono essere designati con il loro
          nome specifico; tuttavia:
                a) gli  ingredienti,  che  appartengono  ad una delle
          categorie  elencate  nell'allegato I  e che rientrano nella
          composizione  di  un  altro  prodotto  alimentare,  possono
          essere designati con il solo nome di tale categoria;
                b) gli  ingredienti,  che  appartengono  ad una delle
          categorie elencate nell'allegato II devono essere designati
          con  il  nome  della  loro  categoria seguito dal loro nome
          specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente
          appartenga  a  piu'  categorie,  deve  essere  indicata  la
          categoria  corrispondente alla funzione principale che esso
          svolge nel prodotto finito;
                b-bis) la    designazione   "amido(i)"   che   figura
          nell'allegato I,  ovvero  quella  "amidi modificati" di cui
          all'allegato II,  deve  essere  completata dall'indicazione
          della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa
          contenere glutine.
              3. L'elenco   degli  ingredienti  e'  costituito  dalla
          enumerazione   di   tutti   gli  ingredienti  del  prodotto
          alimentare,  in ordine di peso decrescente al momento della
          loro  utilizzazione;  esso  deve  essere  preceduto  da una
          dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".
              4. L'acqua  aggiunta  e  gli altri ingredienti volatili
          sono  indicati  nell'elenco  in  funzione del loro peso nel
          prodotto   finito.   L'acqua   aggiunta   puo'  non  essere
          menzionata  ove  non  superi,  in  peso, il 5 per cento del
          prodotto finito.
              5. La  quantita'  di acqua aggiunta come ingrediente in
          un  prodotto  alimentare  e'  determinata  sottraendo dalla
          quantita'  totale  del  prodotto  finito la quantita' degli
          altri   ingredienti   adoperati   al   momento  della  loro
          utilizzazione.
              6. Nel   caso   di   ingredienti  utilizzati  in  forma
          concentrata  o  disidratata e ricostituiti al momento della
          fabbricazione,  l'indicazione  puo' avvenire nell'elenco in
          base  al  loro  peso  prima  della  concentrazione  o della
          disidratazione con la denominazione originaria.
              7. Nel  caso  di prodotti concentrati o disidratati, da
          consumarsi  dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti
          possono  essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni
          del  prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia
          accompagnata  da  una indicazione del tipo «ingredienti del
          prodotto  ricostituito»  ovvero  «ingredienti  del prodotto
          pronto per il consumo».
              8. Nel  caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui
          nessun  tipo  di frutta o di ortaggi abbia una predominanza
          di  peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati
          in   altro   ordine,   purche'   la  loro  elencazione  sia
          accompagnata  da  una  dicitura  del  tipo  «in proporzione
          variabile».
              9. Nel   caso  di  miscuglio  di  spezie  o  di  piante
          aromatiche  in  cui  nessuna  delle  componenti  abbia  una
          predominanza  di  peso  rilevante,  gli ingredienti possono
          essere  elencati  in  un  altro  ordine,  purche'  la  loro
          elencazione  sia  accompagnata da una dicitura del tipo «in
          proporzione variabile».
              10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto
          alimentare  sono  indicate con il nome della specie animale
          ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I.
              11. Un  ingrediente  composto puo' figurare nell'elenco
          degli  ingredienti con la propria denominazione prevista da
          norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso
          globale,   purche'   sia   immediatamente   seguito   dalla
          enumerazione dei propri componenti.
              12. La   enumerazione   di   cui  al  comma 11  non  e'
          obbligatoria:
                a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25%
          del prodotto finito;
                b) se  l'ingrediente  composto  e' un prodotto per il
          quale l'elenco degli ingredienti non e' prescritto;
                c) quando  si  tratta di ingredienti i quali, durante
          il  processo  di fabbricazione, siano stati temporaneamente
          tolti  da  un  ingrediente  composto per esservi immessi di
          nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.
              13. La  menzione del trattamento di cui all'articolo 4,
          comma   3,   non   e'  obbligatoria,  salvo  nel  caso  sia
          espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente
          sottoposto  a  radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere
          sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».