Art. 6. Designazione degli aromi 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". 3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina". 3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."».
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 6, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 46 (Designazione degli aromi). - 1. Gli aromi sono designati con il termine di «aromi» oppure con una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. 3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche' unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata. 3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". 3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina". 3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'".».