Art. 6.
                      Designazione degli aromi
  1. All'articolo  6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis.  In  deroga  a  quanto previsto al comma 1, il chinino e la
caffeina,   utilizzati   come   aromi  nella  fabbricazione  o  nella
preparazione   dei   prodotti   alimentari,  devono  essere  indicati
nell'elenco  degli  ingredienti  del  prodotto  composto  con la loro
denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
  3-ter. Nei  prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano
il  chinino  o  la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra
parentesi,  immediatamente  dopo  il termine "aromi", con la dicitura
"incluso chinino" o "inclusa caffeina".
  3-quater. Quando  una  bevanda  destinata  al  consumo  tal quale o
previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene
caffeina,  indipendentemente  dalla fonte, in proporzione superiore a
150  mg/litro,  la  seguente  menzione  deve figurare sull'etichetta,
nello  stesso  campo  visivo  della  denominazione  di  vendita della
bevanda:  "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra
parentesi  e  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  al comma 4
dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in
mg/100 ml.
  3-quinquies. Le  disposizioni  del  comma 3-quater non si applicano
alle  bevande  a  base  di caffe', di te', di estratto di caffe' o di
estratto  di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine
"caffe'" o "te'."».
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il  testo dell'art. 6, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  46  (Designazione  degli  aromi). - 1. Gli aromi
          sono  designati  con  il  termine di «aromi» oppure con una
          indicazione  piu'  specifica  oppure  con  una  descrizione
          dell'aroma.
              2. Il  termine "naturale" o qualsiasi altra espressione
          avente un significato sensibilmente equivalente puo' essere
          utilizzato   soltanto   per   gli   aromi   la   cui  parte
          aromatizzante      contenga     esclusivamente     sostanze
          aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.
              3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento
          alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze
          utilizzate,   il   termine  "naturale"  o  qualsiasi  altra
          espressione  avente  un significato equivalente puo' essere
          utilizzato  soltanto  se  la  parte  aromatizzante e' stata
          isolata  mediante  opportuni processi fisici o enzimatici o
          microbiologici   oppure   con   processi   tradizionali  di
          preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche'
          unicamente  a  partire  dal  prodotto  alimentare  o  dalla
          sorgente di aromi considerata.
              3-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 1, il
          chinino   e   la  caffeina,  utilizzati  come  aromi  nella
          fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari,
          devono  essere  indicati  nell'elenco degli ingredienti del
          prodotto  composto  con  la  loro  denominazione specifica,
          immediatamente dopo il termine "aroma".
              3-ter. Nei  prodotti  che  contengono  piu' aromi tra i
          quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo'
          essere  effettuata  tra  parentesi,  immediatamente dopo il
          termine  "aromi",  con  la  dicitura  "incluso  chinino"  o
          "inclusa caffeina".
              3-quater. Quando  una  bevanda destinata al consumo tal
          quale  o  previa  ricostituzione del prodotto concentrato o
          disidratato   contiene  caffeina,  indipendentemente  dalla
          fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente
          menzione  deve  figurare sull'etichetta, nello stesso campo
          visivo   della  denominazione  di  vendita  della  bevanda:
          "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra
          parentesi  e  nel  rispetto  delle  condizioni stabilite al
          comma 4  dell'articolo 14,  dall'indicazione  del tenore di
          caffeina espresso in mg/100 ml.
              3-quinquies. Le  disposizioni del comma 3-quater non si
          applicano  alle  bevande  a  base  di  caffe',  di  te', di
          estratto   di   caffe'   o  di  estratto  di  te',  la  cui
          denominazione  di  vendita  contenga  il termine "caffe'" o
          "te'".».