Art. 7.
                          Q u a n t i t a'
  1. Il  comma  2  dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
  «2. La  quantita'  nominale di un preimballaggio e' quella definita
dall'articolo  2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo
2  della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il  testo  dell'art. 9 cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  9  (Quantita).  -  1.  La  quantita' netta di un
          preimballaggio  e'  la quantita' che esso contiene al netto
          della tara.
              2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella
          definita  dall'articolo 2  del decreto-legge 3 luglio 1976,
          n.  451  convertito  dalla  legge  19 agosto  1976, n. 614,
          dall'articolo 2  della  legge  25 ottobre  1978,  n.  690 e
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 maggio 1980, n. 391.
              3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati
          deve  essere  espressa  in  unita' di volume per i prodotti
          liquidi  ed  in  unita'  di  massa  per gli altri prodotti,
          utilizzando  per  i  primi  il litro (I o L), il centilitro
          (cl)  o  il  millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
          (kg)  o  il  grammo  (g),  salvo deroghe stabilite da norme
          specifiche.
              4. Nel  caso  di  imballaggio, costituito da due o piu'
          preimballaggi  individuali  contenenti  la stessa quantita'
          dello  stesso  prodotto,  l'indicazione  della quantita' e'
          fornita  menzionando  il  numero  totale  dei preimballaggi
          individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
              5. Le   indicazioni   di   cui   al  comma 4  non  sono
          obbligatorie  quando  il  numero  totale  dei preimballaggi
          individuali   puo'   essere  visto  chiaramente  e  contato
          facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
          preimballaggio  individuale  puo'  essere chiaramente vista
          dall'esterno almeno su uno di essi.
              6. Nel  caso  di imballaggi preconfezionati, costituiti
          da  due  o  piu'  preimballaggi  individuali  che  non sono
          considerati   unita'   di   vendita,   l'indicazione  della
          quantita'  e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
          numero  totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per
          i  prodotti  da  forno,  quali  fette  biscottate, crakers,
          biscotti,  prodotti  lievitati monodose, e per i prodotti a
          base   di   zucchero  e'  sufficiente  l'indicazione  della
          quantita' totale.
              7. Se  un  prodotto  alimentare  solido  e'  presentato
          immerso  in  un  liquido  di  governo, deve essere indicata
          anche  la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
          governo  si  intendono  i  seguenti prodotti, eventualmente
          mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati,
          purche'  il  liquido  sia soltanto accessorio rispetto agli
          elementi  essenziali  della  preparazione  alimentare e non
          sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
                a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
                b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
                c) soluzioni  acquose  di zuccheri, soluzioni acquose
          di altre sostanze o materie edulcoranti;
                d) succhi  di  frutta  e  di  ortaggi  nel caso delle
          conserve di frutta e di ortaggi.
              8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
                a) per  i  prodotti  generalmente venduti a pezzo o a
          collo;  qualora  contenuti  in  un  imballaggio globale, il
          numero  de pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno
          e   facilmente  contato  ovvero  indicato  sull'imballaggio
          stesso;
                b) per  i  prodotti dolciari la cui quantita' non sia
          superiore a 30 g;
                c) per  i  prodotti  la cui quantita' sia inferiore a
          5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
              9. I  prodotti  soggetti  a notevoli cali di massa o di
          volume  devono  essere pesati alla presenza dell'acquirente
          ovvero  riportare  l'indicazione  della  quantita' netta al
          momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
              10. La  quantita'  di  prodotti alimentari, per i quali
          sono  previste  gamme  di  quantita'  a volume, puo' essere
          espressa utilizzando il solo volume.