Art. 8.
                   Termine minimo di conservazione
  1. L'articolo  10  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10. (Termine minimo di conservazione). - 1. Il termine minimo
di  conservazione  e'  la data fino alla quale il prodotto alimentare
conserva  le  sue  proprieta'  specifiche  in  adeguate condizioni di
conservazione;  esso  va  indicato  con  la  dicitura  "da consumarsi
preferibilmente  entro"  quando  la  data  contiene l'indicazione del
giorno  o  con  la  dicitura  "da consumarsi preferibilmente entro la
fine"  negli  altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione
del punto della confezione in cui essa figura.
  2. Il  termine  minimo  di  conservazione,  che  non  si applica ai
prodotti  di cui all'articolo 10-bis, e' determinato dal produttore o
dal  confezionatore  o,  nel  caso  di  prodotti importati, dal primo
venditore  stabilito nell'Unione europea, ed e' apposto sotto la loro
diretta responsabilita'.
  3. Il  termine  minimo di conservazione si compone dell'indicazione
in  chiaro  e  nell'ordine,  del  giorno, del mese e dell'anno e puo'
essere espresso:
    a) con  l'indicazione  del  giorno  e  del  mese  per  i prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi;
    b) con   l'indicazione  del  mese  e  dell'anno  per  i  prodotti
alimentari  conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
    c) con  la  sola  indicazione dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per piu' di diciotto mesi.
  4. Qualora  sia  necessario  adottare, in funzione della natura del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del
prodotto  stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in
cui   tali   accorgimenti  siano  espressamente  richiesti  da  norme
specifiche,   le   indicazioni   di   cui   al   comma 1   completano
l'enunciazione delle condizioni di conservazione.
  5. L'indicazione   del  termine  minimo  di  conservazione  non  e'
richiesta per:
    a) gli  ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano
stati  sbucciati  o  tagliati  o  che  non abbiano subito trattamenti
analoghi;  tale  deroga  non  si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose;
    b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i
vini  aromatizzati  e  le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva
nonche'  delle  bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00
99, ottenute da uva o mosto d'uva;
    c) le  bevande  con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in
volume;
    d) le  bevande  analcoliche,  i succhi ed i nettari di frutta, le
bevande  alcolizzate  poste  in  recipienti  individuali di capacita'
superiore a 5 litri destinati alle collettivita';
    e) i  prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro
natura,  sono  normalmente  consumati entro le 24 ore successive alla
fabbricazione;
    f) gli aceti;
    g) il sale da cucina;
    h) gli zuccheri allo stato solido;
    i) i  prodotti  di  confetteria  consistenti  quasi unicamente in
zuccheri  e/o  edulcoranti,  aromi  e  coloranti  quali  caramelle  e
pastigliaggi;
    l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
    m) i gelati monodose.».