Art. 9.
                          Data di scadenza
  1. Dopo  l'articolo  10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e' inserito il seguente:
  «Art.  10-bis (Data di scadenza). - 1. Sui prodotti preconfezionati
rapidamente  deperibili  dal  punto  di  vista  microbiologico  e che
possono  costituire,  dopo  breve  tempo,  un  pericolo per la salute
umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di
scadenza;  essa  deve  essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi
entro"  seguita  dalla  data  stessa o dalla menzione del punto della
confezione in cui figura.
  2. La  data  di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara,
il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione
delle   condizioni   di  conservazione,  e,  qualora  prescritto,  un
riferimento  alla  temperatura  in  funzione  della  quale  e'  stato
determinato il periodo di validita'.
  3. Per  i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la
pasta  fresca, nonche' per le carni fresche ed i prodotti della pesca
e   dell'acquacoltura  freschi,  la  data  di  scadenza  puo'  essere
determinata  con  decreti  dei  Ministri  delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della
evoluzione tecnologica e scientifica.
  4. Per  il  latte,  escluso  il  latte  UHT  e sterilizzato a lunga
conservazione,  la  data  di  scadenza e' determinata con decreto dei
Ministri  delle  attivita'  produttive,  delle  politiche  agricole e
forestali  e  della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e
scientifica.  Con  l'entrata  in vigore del presente decreto cessa di
avere  efficacia  ogni diversa disposizione relativa alla durabilita'
del latte.
  5. E'  vietata  la  vendita  dei  prodotti che riportano la data di
scadenza  a  partire  dal  giorno  successivo a quello indicato sulla
confezione.».