Art. 11. 
             Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo 
  1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio
ai fini della verifica dei parametri chimici e  microbiologici  delle
acque reflue recuperate  che  vengono  distribuite  e  degli  effetti
ambientali,  agronomici  e  pedologici  del  riutilizzo.  L'autorita'
sanitaria, nell'esercizio delle attivita' di prevenzione  di  propria
competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo  4,  comma
2,  valuta   gli   eventuali   effetti   igienico-sanitari   connessi
all'impiego delle acque reflue recuperate. 
  2. I risultati del monitoraggio sono  trasmessi  alla  regione  con
cadenza annuale.