Art. 14. Norme transitorie 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale. 2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni: a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate; b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico. 3. L'autorita' competente e' tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorita' sanitaria.