Art. 14. 
                          Norme transitorie 
  1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata  in
vigore  del  presente   regolamento,   le   autorizzazioni   di   cui
all'articolo 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo,  per
il solo parametro Escherichia coli, una  deroga  ai  limiti  previsti
dalla tabella allegata al presente regolamento, fino  a  100  UFC/100
ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di  1000
UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a  condizione
che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove  avviene
il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento,  nel  tempo,
dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale. 
  2. I titolari delle reti di  distribuzione  devono,  in  tal  caso,
rispettare le seguenti condizioni: 
    a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto  dei
prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate; 
    b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al
pubblico. 
  3. L'autorita' competente e'  tenuta  a  dare  comunicazione  delle
autorizzazioni  che  prevedano  la  deroga  di   cui   al   comma   1
all'autorita' sanitaria.