Art. 15. 
                    Disposizioni di salvaguardia 
  1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
alle finalita' del presente regolamento in conformita' ai  rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 12 giugno 2003 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                              Matteoli 
 
          Il Ministro delle politiche agricole e forestali 
                              Alemanno 
 
               Il Ministro delle attivita' produttive 
                               Marzano 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Sirchia 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003 
  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture 
ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 196