Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  recupero:  riqualificazione  di  un'acqua  reflua,   mediante
adeguato trattamento depurativo, al  fine  di  renderla  adatta  alla
distribuzione per specifici riutilizzi; 
    b) impianto di recupero: le strutture  destinate  al  trattamento
depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture  di
equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti
all'interno  dell'impianto,  prima  dell'immissione  nella  rete   di
distribuzione delle acque reflue recuperate; 
    c) rete di distribuzione: le strutture  destinate  all'erogazione
delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per  la
loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse
da quelle di cui alla lettera b); 
    d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di  determinata
qualita' per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una  rete  di
distribuzione,  in  parziale   o   totale   sostituzione   di   acqua
superficiale o sotterranea.