Art. 4. 
   Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo 
  1. Fermo restando quanto  previsto  al  punto  3  dell'allegato  al
presente  regolamento,  le  acque  reflue  recuperate  destinate   al
riutilizzo   irriguo   o   civile   devono   possedere,    all'uscita
dell'impianto di recupero, requisiti  di  qualita'  chimico-fisici  e
microbiologici almeno pari  a  quelli  riportati  nella  tabella  del
medesimo allegato. In  caso  di  riutilizzo  per  destinazione  d'uso
industriale, le parti  interessate  concordano  limiti  specifici  in
relazione alle esigenze dei cicli produttivi  nei  quali  avviene  il
riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo  scarico
in acque superficiali dalla tabella 3  dell'allegato  5  del  decreto
legislativo n. 152 del 1999. 
  2. In applicazione e per le finalita' di  cui  all'articolo  12-bis
del  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  come  modificato
dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152  del  1999,
il riutilizzo delle acque reflue e'  liberamente  consentito,  previo
trattamento  di  recupero  diretto  ad  assicurare  il  rispetto  dei
requisiti di qualita' di cui al comma 1. 
  3. L'autorita' sanitaria puo'  disporre,  ai  sensi  della  vigente
legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia  territoriali
alle attivita' di recupero o di riutilizzo. 
 
          Note all'art. 4:
          - La   tabella   3   dell'allegato   5  de  citato  decreto
          legislativo n. 152/1999 e' la seguente:

                                   Tabella 3
          Valori  limiti  di  emissione  in  acque  superficiali e in
                                   fognatura

                ----> vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----

              - L'art.  23 del citato decreto legislativo n. 152/1999
          che  modifica  al  comma 3  l'art. 12-bis del regio decreto
          11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
              «Art.  23 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,
          n. 1775). - 1. Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico
          delle   disposizioni   di  legge  sulle  acque  e  impianti
          elettrici  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,   introdotto  dall'art.  3  del  decreto  legislativo
          12 luglio   1993,  n.  275,  e'  sostituito  dal  seguente:
          (Omissis).
              2. Il comma 1 dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre
          1933,  n.  1775,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  4 del
          decreto  legislativo  12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito
          dal seguente: (Omissis).
              3. L'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,   introdotto  dall'art.  5  del  decreto  legislativo
          12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente:
              (Omissis).
              4.  L'art.  17  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775 e' sostituito dal seguente: (Omissis).
              5. E' soppresso il secondo comma dell'art. 54 del regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
              6.  Fatta  salva la normativa transitoria di attuazione
          dell'art.  1  della  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, per le
          derivazioni  o  utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o
          in  parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'art.
          17  del  regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775, come
          modificato  dal  presente articolo, e' ridotta ad un quinto
          qualora  sia  presentata  domanda  in  sanatoria  entro  il
          31 dicembre  2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne'
          al  pagamento  della sanzione coloro che abbiano presentato
          comunque  domanda prima della data di entrata in vigore del
          presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata
          nel  rispetto  della  legislazione  vigente  e delle utenze
          regolarmente   assentite.   In  pendenza  del  procedimento
          istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione
          puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del
          canone  per  l'uso  effettuato  e  il potere dell'autorita'
          concedente    di    sospendere    in    qualsiasi   momento
          l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi
          o  con  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
          di qualita'.
              6-bis.  I  termini  previsti  dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2002. In
          tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999
              7.   Il   comma   1  dell'art.  21  del  regio  decreto
          11 dicembre  1933,  n.  1775,  come  modificato dal comma 1
          dell'art.   29  della  legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  e'
          sostituito dal seguente: (Omissis).
              8.  Il  comma  7  si  applica anche alle concessioni di
          derivazione  gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste
          ultime,   per   effetto   dello  stesso  comma  7,  risulti
          anticipata  rispetto  a  quella originariamente fissata nel
          provvedimento   di  concessione,  le  relative  derivazioni
          possono  continuare  ad essere esercitate sino alla data di
          scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro
          il  31  dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto
          previsto  all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della
          derivazione  non  osti  uno  specifico  motivo di interesse
          pubblico.  Le  piccole  derivazioni ad uso idroelettrico di
          pertinenza  dell'ENEL,  per  le  quali  risulti  decorso il
          termine  di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate
          per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore
          del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  previa
          presentazione  della  relativa domanda entro il 31 dicembre
          2000.  Le  regioni,  anche  su richiesta o parere dell'ente
          gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove
          si  verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma
          1   procedono,   senza   indennizzo,  alla  modifica  delle
          condizioni  fissate  dal  relativo  disciplinare ai fini di
          rendere compatibile di prelievo, ovvero alla revoca.
              9.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  21 del regio decreto
          11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente:
              (Omissis).
              9-bis.   Fatta   salva  l'efficacia  delle  norme  piu'
          restritrive tutto il territorio nazionale e' assoggettato a
          tutela  si sensi dell'art. 94 del regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775.
              9-ter.   Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di
          rilascio   delle   concessioni   di  derivazione  di  acque
          pubbliche  nel  rispetto delle direttive sulla gestione del
          demanio  idrico  emanate,  entro  il  30 settembre 2000, ai
          sensi  dell'art.  88,  comma  1,  lettera  p),  del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro
          dei  lavori  pubblici,  nelle  quali sono indicate anche le
          possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque  superficiali
          scolanti  su  suoli  o  in  fossi o in canali di proprieta'
          privata.  Le  regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,
          disciplinano  forme di regolazione del prelievi delle acque
          sotterranee  per gli usi domestici, come definiti dall'art.
          93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia
          necessario  garantire  l'equilibrio  del bilancio idrico di
          cui all'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
              9-quater. Il comma 2 dell'art. 25 della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36, come modificato dall'art. 28, comma 2, della
          legge  30 aprile1999,  n.  136, e' sostituito dal seguente:
          (Omissis).
              9-quinquies.  Il  comma  3  dell'art.  25  della  legge
          5 gennaio 1994, n. 36, e' abrogato.».