Art. 4. Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo 1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999. 2. In applicazione e per le finalita' di cui all'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, il riutilizzo delle acque reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita' di cui al comma 1. 3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attivita' di recupero o di riutilizzo.
Note all'art. 4: - La tabella 3 dell'allegato 5 de citato decreto legislativo n. 152/1999 e' la seguente: Tabella 3 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura ----> vedere tabella a pag. 16 della G.U. <---- - L'art. 23 del citato decreto legislativo n. 152/1999 che modifica al comma 3 l'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art. 23 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775). - 1. Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 2. Il comma 1 dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 3. L'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 4. L'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' sostituito dal seguente: (Omissis). 5. E' soppresso il secondo comma dell'art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'. 6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999 7. Il comma 1 dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'art. 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile di prelievo, ovvero alla revoca. 9. Dopo il comma 3 dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente: (Omissis). 9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restritrive tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela si sensi dell'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione del prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 9-quater. Il comma 2 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 28, comma 2, della legge 30 aprile1999, n. 136, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 9-quinquies. Il comma 3 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' abrogato.».