Art. 6. 
       Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo 
  1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con  finalita'  di
riutilizzo e, nel caso di impianti di  recupero  delle  acque  reflue
urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47  del
decreto legislativo n. 152 del 1999,  sono  dettate  le  prescrizioni
atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e
le norme del presente regolamento  e  della  normativa  regionale  di
attuazione. 
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 47 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
          e' il seguente:
              «Art.  47  (Approvazione  degli impianti di trattamento
          delle  acque  reflue urbane). - 1. Salve le disposizioni in
          materia  di  valutazione  di impatto ambientale, le regioni
          disciplinano  le  modalita'  di  approvazione  dei progetti
          degli  impianti  di  depurazione di acque reflue urbane che
          tengano  conto  dei  criteri  di cui all'allegato 5 e della
          corrispondenza tra la capacita' dell'impianto e le esigenze
          delle   aree   asservite,  nonche'  delle  modalita'  delle
          gestioni  che  devono  assicurare  il  rispetto  dei valori
          limite  degli  scarichi,  e definiscono le relative fasi di
          autorizzazione     provvisoria     necessaria     all'avvio
          dell'impianto  ovvero  in  caso  di realizzazione per lotti
          funzionali.».