Art. 7. Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero 1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base del programma di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, puo' essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero. 2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorita' di controllo.
Nota all'art. 7: - L'art. 49 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente: «Art. 49 (Soggetti tenuti al controllo). - 1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e succesivi. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di gestione.». - L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente: «Art. 6 (Obiettivo di qualita' per specifica destinazione). - 1. Sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione. 3. Le regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 1 le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.