Art. 7. 
         Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero 
  1. L'impianto  di  recupero  delle  acque  reflue  e'  soggetto  al
controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi  dell'articolo
49 del decreto legislativo n. 152  del  1999,  per  la  verifica  del
rispetto delle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  di  cui
all'articolo  6.  Il  controllo,   su   disposizione   dell'autorita'
competente  e  sulla  base  del  programma  di   controllo   di   cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del  1999,
puo' essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero. 
  2. Il titolare  dell'impianto  di  recupero  deve,  in  ogni  caso,
assicurare  un  sufficiente  numero   di   autocontrolli   all'uscita
dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a  quello  previsto
dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche  utilizzazioni.
I risultati delle analisi devono essere messi  a  disposizione  delle
autorita' di controllo. 
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art. 49 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
          e' il seguente:
              «Art.   49   (Soggetti   tenuti   al   controllo). - 1.
          L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi
          sulla  base  di  un  programma  che  assicuri un periodico,
          diffuso,  effettivo  ed  imparziale  sistema  di  controlli
          preventivi e succesivi.
              2.  Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli
          scarichi  in  pubblica  fognatura  l'ente gestore, ai sensi
          dell'art.  26  della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza
          un  adeguato  servizio  di  controllo  secondo le modalita'
          previste nella convenzione di gestione.».
              - L'art.  6 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
          e' il seguente:
              «Art.   6   (Obiettivo   di   qualita'   per  specifica
          destinazione). - 1.  Sono  acque  a  specifica destinazione
          funzionale:
                a)   le   acque  dolci  superficiali  destinate  alla
          produzione di acqua potabile;
                b) le acque destinate alla balneazione;
                c)   acque   dolci   che   richiedono   protezione  e
          miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
                d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
              2.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4
          e  5,  per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per
          ciascun   uso,   l'obiettivo   di  qualita'  per  specifica
          destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per
          le acque di balneazione.
              3.  Le  regioni  al  fine  di un costante miglioramento
          dell'ambiente  idrico  stabiliscono  programmi  che vengono
          recepiti   nel  piano  di  tutela,  per  mantenere,  ovvero
          adeguare,  la  qualita'  delle  acque  di  cui  al  comma 1
          all'obiettivo   di  qualita'  per  specifica  destinazione.
          Relativamente  alle  acque  di  cui  al  comma 1 le regioni
          predispongono  apposito elenco che provvedono ad aggiornare
          periodicamente.