Art. 8. 
               Scarico alternativo nel corpo recettore 
  1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo  dell'intera  portata
trattata, l'impianto di recupero delle acque  reflue  deve  prevedere
uno scarico alternativo  delle  acque  reflue  trattate.  Lo  scarico
alternativo deve assicurare al corpo recettore gli  usi  legittimi  e
gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II,  Capo  I  del  decreto
legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere conforme alle
disposizioni  del  Titolo  III,  Capo  III   del   medesimo   decreto
legislativo.