ART. 2.
                   (Dotazioni organiche dei posti
           per l'insegnamento della religione cattolica).
    1.  Con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la
consistenza  della  dotazione  organica degli insegnanti di religione
cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del
70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
    2.  Le  dotazioni  organiche  per  l'insegnamento della religione
cattolica  nella  scuola  secondaria  sono  stabilite  dal  dirigente
dell'ufficio    scolastico   regionale,   nell'ambito   dell'organico
complessivo  di  ciascuna  regione, nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
    3.  Le  dotazioni  organiche  per  l'insegnamento della religione
cattolica  nella  scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono
stabilite    dal   dirigente   dell'ufficio   scolastico   regionale,
nell'ambito  dell'organico  complessivo  di  ciascuna  regione, nella
misura  del  70  per  cento  dei  posti funzionanti nel territorio di
pertinenza  di  ciascuna  diocesi,  tenuto  conto  di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente
legge,  le  predette  dotazioni organiche sono stabilite nella misura
del   70   per  cento  dei  posti  funzionanti  nell'anno  scolastico
precedente  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
medesima legge.