ART. 3.
                         (Accesso ai ruoli).
    1.  L'accesso  ai  ruoli  di  cui  all'articolo 1 avviene, previo
superamento  di  concorsi  per titoli ed esami, intendendo per titoli
quelli  previsti  al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma
1,  e  successive  modificazioni, per i posti annualmente disponibili
nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
con    frequenza    triennale,    dal    Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, con possibilita' di svolgimento in
piu'  sedi  decentrate,  in  relazione  al numero dei concorrenti, ai
sensi  dell'articolo  400,  comma  01,  del testo unico, e successive
modificazioni.  Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati,
si  ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle  commissioni  giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione
territoriale  dei  concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale
che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.
    3.  I  titoli  di qualificazione professionale per partecipare ai
concorsi  sono  quelli  stabiliti  al  punto  4  dell'Intesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
    4.   Ciascun  candidato  deve  inoltre  essere  in  possesso  del
riconoscimento  di  idoneita'  di  cui  al  numero 5, lettera a), del
Protocollo  addizionale  di  cui  all'articolo 1, comma 1, rilasciato
dall'ordinario  diocesano competente per territorio e puo' concorrere
soltanto  per  i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
diocesi.
    5.   Relativamente  alle  prove  di  esame,  fatto  salvo  quanto
stabilito   dall'articolo  5,  comma  2,  della  presente  legge,  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  400,  comma  6, del testo
unico,  che  prevedono  l'accertamento  della  preparazione culturale
generale  e  didattica  come quadro di riferimento complessivo, e con
esclusione  dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione
cattolica.
    6.  Le  commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono  presiedute  da  un  professore  universitario o da un dirigente
scolastico  o  da  un  ispettore tecnico, e composte da due docenti a
tempo  indeterminato,  con almeno cinque anni di anzianita', titolari
di  insegnamento  pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il
presidente   e  i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  sono
nominati  dal  dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione
in cui si svolgono i concorsi.
    7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato
il   concorso,   valutando,   oltre   al   risultato   delle   prove,
esclusivamente  i  titoli  di  cui al comma 3. Il dirigente regionale
approva  l'elenco  ed  invia  all'ordinario  diocesano competente per
territorio  i  nominativi di coloro che si trovano in posizione utile
per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2,
commi  2  e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso
il  dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano
i   nominativi   necessari   per  coprire  i  posti  che  si  rendano
eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di
validita' del concorso.
    8.  L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e'
disposta  dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano
competente  per  territorio,  ai  sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo  addizionale  di  cui all'articolo 1, comma 1, e del punto
2.5  dell'Intesa  di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito
del   regime   autorizzatorio   in  materia  di  assunzioni  previsto
dall'articolo  39,  comma  3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni  vigenti  si  aggiunge la revoca dell'idoneita' da parte
dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva
a  norma  dell'ordinamento  canonico,  purche'  non  si fruisca della
mobilita'  professionale  o  della  diversa utilizzazione o mobilita'
collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
    10.  Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  si  provvede  mediante contratti di
lavoro  a  tempo  determinato  stipulati dai dirigenti scolastici, su
indicazione   del   dirigente  regionale,  d'intesa  con  l'ordinario
diocesano competente per territorio.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 400, comma 01, del
          testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297:
              «Art.  400  (Concorsi  per  titoli  ed  esami). - 01. I
          concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale
          con   frequenza   triennale,   con  possibilita'  del  loro
          svolgimento  in piu' sedi decentrate in relazione al numero
          dei  concorrenti.  L'indizione  dei concorsi e' subordinata
          alla  previsione del verificarsi nell'ambito della regione,
          nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita'
          di  cattedre  o  di  posti di insegnamento, tenuto conto di
          quanto  previsto  dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle
          disposizioni  in  materia  di  mobilita'  professionale del
          personale   docente   recate   dagli   specifici  contratti
          collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del numero dei
          passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi
          di  riconversione  professionale.  Per la scuola secondaria
          resta  fermo  quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449».
              - Si riporta il testo del punto 4 dell'Intesa di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
          n. 751:
              «4. Profili  della  qualificazione  professionale degli
          insegnanti di religione.
              4.1. Premesso che:
                a) l'insegnamento    della    religione    cattolica,
          impartito  nel  quadro  delle  finalita' della scuola, deve
          avere  dignita'  formativa  e culturale pari a quella delle
          altre discipline;
                b) detto   insegnamento   deve  essere  impartito  in
          conformita'   alla  dottrina  della  Chiesa  da  insegnanti
          riconosciuti   idonei  dall'autorita'  ecclesiastica  e  in
          possesso   di   qualificazione  professionale  adeguata,  i
          profili della qualificazione professionale sono determinati
          come segue:
              4.2. Per  l'insegnamento  della  religione cattolica si
          richiede  il  possesso  di uno dei titoli di qualificazione
          professionale di seguito indicati:
              4.3. Nelle  scuole  secondarie di primo e secondo grado
          l'insegnamento   della   religione  cattolica  puo'  essere
          affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
                a) titolo   accademico   (baccalaureato,   licenza  o
          dottorato)   in   teologia   o   nelle   altre   discipline
          ecclesiastiche,  conferito  da una facolta' approvata dalla
          Santa Sede;
                b) attestato  di  compimento  del  regolare  corso di
          studi teologici in un Seminario maggiore;
                c) diploma   accademico   di   magistero  in  scienze
          religiose,  rilasciato  da un Istituto di scienze religiose
          approvato dalla Santa Sede;
                d) diploma    di   laurea   valido   nell'ordinamento
          italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un'istituto
          di   scienze   religiose   riconosciuto   dalla  Conferenza
          episcopale italiana.
              4.4. Nella  scuola materna ed elementare l'insegnamento
          della  religione  cattolica puo' essere impartito, ai sensi
          del  punto 2.6,  dagli insegnanti del circolo didattico che
          abbiano   frequentato   nel  corso  degli  studi  secondari
          superiori   l'insegnamento  della  religione  cattolica,  o
          comunque    siano    riconosciuti   idonei   dall'ordinario
          diocesano.
              Nel   caso   in   cui  l'insegnamento  della  religione
          cattolica  non venga impartito da un insegnante del circolo
          didattico, esso puo' essere affidato:
                a) a  sacerdoti  e  diaconi,  oppure  a  religiosi in
          possesso  di  qualificazione  riconosciuta dalla Conferenza
          episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del
          codice  di  diritto  canonico  e  attestata  dall'ordinario
          diocesano;
                b) a  chi,  fornito  di  titolo  di studio valido per
          l'insegnamento  nelle  scuole materne ed elementari, sia in
          possesso  dei  requisiti di cui al primo comma del presente
          punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola
          secondaria  superiore,  abbia  conseguito almeno un diploma
          rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
          dalla Conferenza episcopale italiana.
              4.5.  La  Conferenza  episcopale  italiana  comunica al
          Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facolta'
          e  degli  istituti  che  rilasciano  i  titoli  di  cui  ai
          punti 4.3  e 4.4 nonche' delle discipline ecclesiastiche di
          cui al punto 4.3, lettera a).
              4.6.  I titoli di qualificazione professionale indicati
          ai  punti 4.3  e 4.4  sono  richiesti  a  partire dall'anno
          scolastico 1990-91.  I  docenti  di  religione cattolica in
          servizio  nell'anno  scolastico 1989-1990, gia' in possesso
          del  diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
          riconosciuto  dalla Conferenza episcopale italiana, possono
          conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il
          titolo prescritto.
              4.6.1.  Sino a tale data l'insegnamento della religione
          cattolica  puo'  essere  affidato  a  chi  non e' ancora in
          possesso  dei titoli richiesti, purche' abbia conseguito un
          diploma  di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle
          facolta' o agli istituti di cui al punto 4.5.
              4.6.2.  Sono  in  ogni  caso  da  ritenere dotati della
          qualificazione    necessaria   per   l'insegnamento   della
          religione cattolica:
                a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
          elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
                b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
          secondarie    e    quelli    incaricati    di    sostituire
          nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di
          classe  nelle  scuole elementari, che con l'anno scolastico
          1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
              4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti
          di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana
          e   il  Ministero  della  pubblica  istruzione  attuano  le
          necessarie   forme   di  collaborazione  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze  e  disponibilita',  fatta  salva la
          competenza  delle  regioni e degli enti locali a realizzare
          per  gli  insegnanti  da  essi dipendenti analoghe forme di
          collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali
          regionali o con gli ordinari diocesani».
              -  Si  riporta  il  testo  del numero 5, lettera a) del
          protocollo  addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
          121:
              «5. In relazione all'art. 9:
                a) l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle
          scuole  indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla
          dottrina  della  Chiesa  e  nel  rispetto della liberta' di
          coscienza   degli   alunni   -   da  insegnanti  che  siano
          riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
          d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica».
              - Si riporta il testo dell'art. 400, comma 6, del testo
          unico  emanato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297:
              «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami).
              (omissis)...
              6.   Fermo   restando  quanto  previsto  per  la  prova
          facoltativa  di  cui  al  comma 3,  ciascuna  prova scritta
          consiste   nella   trattazione   articolata   di  argomenti
          culturali  e  professionali.  La prova orale e' finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti».
              -  Si riporta il testo del punto 2.5 dell'Intesa di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre
          1985, n. 751:
              «2.5.   L'insegnamento  della  religione  cattolica  e'
          impartito   da   insegnanti   in   possesso   di  idoneita'
          riconosciuta   dall'ordinario   diocesano  e  da  esso  non
          revocata,  nominati,  d'intesa  con  l'ordinario diocesano,
          dalle  competenti  autorita'  scolastiche  ai  sensi  della
          normativa statale».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, comma 3, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time).
              (omissis)...
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».