Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
relativa   alle   pile   ed  agli  accumulatori  contenenti  sostanze
pericolose;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il
1999,  ed  in  particolare  l'elenco  dei provvedimenti comunitari da
attuare in via amministrativa;
  Visto  il  decreto  20  novembre 1997, n. 476, recante norme per il
recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile
ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
  Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475,  e  successive  modificazioni, che disciplinano la raccolta e il
riciclaggio delle batterie al piombo usate;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
  Vista  la  sentenza  di  condanna  della  Corte di giustizia del 30
maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 20
dicembre 2002;
  Ritenuto  di  adeguare  il  testo  dello  schema  di  decreto  alle
osservazioni  espresse  nel  predetto  parere  ad eccezione di quanto
rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo
di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme
consensuali  l'esercizio  associato di attivita' pubbliche e private,
connesse  all'espletamento  del  servizio  di  gestione rifiuti, gia'
previsto  dalla  normativa  vigente  che,  a  decorrere dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, verra' abrogata (decreto 20
novembre  1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento
delle  direttive  91/157/CEE  e  93/68/CEE  in  materia  di  pile  ed
accumulatori   contenenti   sostanze   pericolose,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme
negoziali  alternative  non  risulterebbero  altrettanto incisive per
l'attuazione  della  funzione  pianificatrice  tipica dell'accordo di
programma;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) pila  o  accumulatore:  una  fonte  di  energia elettrica ottenuta
   mediante  trasformazione diretta di energia chimica, costituita da
   uno  o  piu'  elementi  primari  (non  ricaricabili)  o  secondari
   (ricaricabili);
b) pila  o  accumulatore  usato:  una  pila  o  un  accumulatore  non
   riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle
   pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento:  le  operazioni  previste nell'allegato B del decreto
   legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile
   e agli accumulatori;
e) recupero:  le  operazioni  previste  nell'allegato  C  del decreto
   legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile
   e agli accumulatori;
f) raccolta  selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo
   6,  comma  1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
   n.  22,  e  la  raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su
   superfici private.
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988,   n.   400   (pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua
          al  progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
          relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
          pericolose,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1.
              -  La  direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio
          relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
          pericolose,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78.
              -  La  legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
          -  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000,
          n. 13, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  ministeriale  20 novembre 1997, n. 476,
          abrogato  dal  presente  regolamento,  recava: "Regolamento
          recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE
          e  93/86/CEE  in materia di pile ed accumulatori contenenti
          sostanze  pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 gennaio 1998, n. 9.
              -  Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,
          recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio", e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   15 febbraio   1997,  n.  38,
          supplemento  ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma
          1, lettera c), e' il seguente:
              "Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          abrogati:
              a) - b) (Omissis).
              c)   il   decreto-legge   9 settembre   1988,  n.  397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies".
              L'art.  9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
          n.  397  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
          1988,  n.  213),  convertito,  con  modificazioni, in legge
          9 novembre  1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in
          materia  di smaltimento dei rifiuti industriali". (Gazzetta
          Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), e' il seguente:
              "Art.   9-quinquies   (Raccolta   e  riciclaggio  delle
          batterie  esauste).  -  1. E' obbligatoria la raccolta e lo
          smaltimento  mediante  riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
              2.   E'   istituito  il  consorzio  obbligatorio  delle
          batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
          e'  attribuita  la  personalita'  giuridica.  Il  consorzio
          svolge   per  tutto  il  territorio  nazionale  i  seguenti
          compiti:
                a) assicurare  la  raccolta  delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
                b) cedere  i  prodotti  di  cui  alla lettera a) alle
          imprese   che  ne  effettuano  lo  smaltimento  tramite  il
          riciclaggio;
                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
          caso  non  sia  possibile  o  economicamente conveniente il
          riciclaggio,   nel   rispetto   delle  disposizioni  contro
          l'inquinamento;
                d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
          azioni  di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento.
              3.  Al  consorzio  partecipano  tutte  le  imprese  che
          smaltiscono  tramite  il  riciclaggio  i prodotti di cui al
          comma  1.  Le  quote  di partecipazione sono determinate in
          base  al  rapporto  tra  la  capacita' produttiva di piombo
          secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
          complessiva  di  tutti  i consorziati, installata nell'anno
          precedente.
              4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
              5.   Le   deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,
          adottate  in relazione agli scopi del presente decreto ed a
          norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
          partecipanti.
              6.  A  decorrere  dalla scadenza del termine di novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio,  chiunque  detiene  batterie al piombo esauste o
          rifiuti  piombosi  e'  obbligato  al  loro  conferimento al
          consorzio  direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati  del  consorzio  o  autorizzati,  in  base  alla
          normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
          tali  rifiuti.  L'obbligo  di  conferimento  non esclude la
          facolta'  per il detentore di cedere le batterie esauste ed
          i  rifiuti  piombosi ad imprese di altro Stato membro della
          Comunita' europea.
              6-bis.  I  soggetti  non  incaricati  dal consorzio che
          effettuano  attivita'  di raccolta di batterie esauste o di
          rifiuti   piombosi,   devono   trasmettere   al  consorzio,
          contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'art. 11,
          comma  3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
          Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le  medesime
          sanzioni  previste  per  la mancata comunicazione di cui al
          citato art. 11, comma 3.
              7.   Al   fine  di  assicurare  al  consorzio  i  mezzi
          finanziari   per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  e'
          istituito  un  sovrapprezzo  di  vendita  delle batterie in
          relazione  al  contenuto  a peso di piombo da applicarsi da
          parte  dei  produttori  e  degli importatori delle batterie
          stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
          successive  fasi  della commercializzazione. I produttori e
          gli  importatori  verseranno  direttamente  al  consorzio i
          proventi del sovrapprezzo.
              8.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  sono  determinati:  il  sovrapprezzo;  la
          percentuale  dei  costi  da coprirsi con l'applicazione del
          sovrapprezzo:   le   capacita'   produttive  delle  singole
          imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
              9.   Restano   comunque   applicabili  le  disposizioni
          nazionali  e  regionali  che  disciplinano  la  materia dei
          rifiuti.
              10.  Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
          attesa  del  conferimento  al  consorzio,  detenga batterie
          esauste,  e'  obbligato  a  stoccare  le batterie stesse in
          apposito  contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti".
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
          "Attuazione   della   direttiva   92/59/CEE  relativa  alla
          sicurezza  generale  dei  prodotti",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92.
          Note all'art. 1:
              -   L'allegato   B   del   citato  decreto  legislative
          5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
                                                          "Allegato B
                                      (Previsto dall'art. 5, comma 6)
              Operazioni di smaltimento.
              N.B.   Il   presente   allegato   intende  elencare  le
          operazioni  di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
          sensi  dell'art.  2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
              D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
              D2   -   Trattamento  in  ambiente  terrestre  (ad  es.
          biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
              D3  -  Iniezioni  in  profondita' (ad es. iniezioni dei
          rifiuti  pompabili  in  pozzi,  in  cupole  saline o foglie
          geologiche naturali);
              D4 - Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
          fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
              D5  - Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
          sistematizzazione  in  alveoli stagni separati, ricoperti o
          isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
              D6  -  Scarico  dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
          eccetto l'immersione;
              D7   -   Immersione,   compreso  il  seppellimento  nel
          sottosuolo marino;
              D8  - Trattamento biologico non specificato altrove nel
          presente  allegato, che dia origine a composti o a miscugli
          che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
          nei punti da D1 a D12;
              D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
          nel  presente  allegato  che  dia  origine  a  composti o a
          miscugli  eliminati  secondo  uno dei procedimenti elencati
          nei  punti  da  D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione,
          calcinazione, ecc.);
              D10 - Incenerimento a terra;
              D11 - Incenerimento in mare;
              D12  -  Deposito  permanente  (ad  es.  sistemazione di
          contenitori in una miniera, ecc.);
              D13  -  Raggruppamento  preliminare  prima di una delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
              D14  - Ricondizionamento preliminare prima di una delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
              D15   -   Deposito   preliminare  prima  di  una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
          temporaneo,  prima  della  raccolta  nel  luogo in cui sono
          prodotti).
              -   L'allegato   C   del   citato  decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
                                                          "Allegato C
                          (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h))
              Operazioni di recupero.
              N.B.:   Il   presente   allegato  intende  elencare  le
          operazioni di recupero come avvengono nella pratica.
              Ai   sensi   dell'art.   2,  i  rifiuti  devono  essere
          recuperati  senza  pericolo per la salute dell'uomo e senza
          usare  procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
          all'ambiente.
              R1  - Utilizzazione principale come combustibile o come
          altro mezzo per produrre energia;
              R2 - Rigenerazione/recupero di solventi;
              R3  -  Riciclo/recupero  delle  sostanze  organiche non
          utilizzate   come   solventi  (comprese  le  operazioni  di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
              R4  -  Riciclo/recupero  dei  metalli  o  dei  composti
          metallici;
              R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
              R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi;
              R7  -  Recupero  dei prodotti che servono a captare gli
          inquinanti;
              R8    -   Recupero   dei   prodotti   provenienti   dai
          catalizzatori;
              R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
              R10    -    Spandimento    sul    suolo   a   beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia;
              R11  -  Utilizzazione  di rifiuti ottenuti da una delle
          operazioni indicate da R1 a R10;
              R12  -  Scambio  di rifiuti per sottoporli ad una delle
          operazioni indicate da R1 a R11;
              R13  - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito  temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti).
              -   L'art.   6,   comma  1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) - e) (Omissis);
                f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta  idonea  a
          raggruppare  i  rifiuti  urbani  in  frazioni merceologiche
          omogenee;".