Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti: a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: .of: - oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; - oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; - oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
Nota all'art. 2: Per l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, si vedano le note alle premesse.