Art. 2
                       Ambito di applicazione

  1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile
e agli accumulatori seguenti:
a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio
   1999 e contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;
b) pile  e  accumulatori  immessi  sul  mercato  a  decorrere  dal 18
   settembre 1992 e contenenti: .of:
   - oltre  25  mg  di  mercurio per elemento ad eccezione delle pile
      alcaline al manganese;
   - oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
   - oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
c) pile  alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in
   peso  di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre
   1992.
  2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies
del   decreto-legge   9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988, n. 475, e successive
modificazioni,  che  disciplinano  la raccolta e il riciclaggio delle
batterie al piombo usate.
 
          Nota all'art. 2:
              Per  l'art.  9-quinquies  del decreto-legge 9 settembre
          1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,  in legge
          9 novembre 1988, n. 475, si vedano le note alle premesse.