Art. 3
                   Divieto di commercializzazione

  1.  E'  fatto  divieto  di  commercializzare  pile  e  accumulatori
contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel
caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi.
  2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone
e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio
in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento.
  3.  Le  pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati
prodotti   pericolosi   e   sono   ritirati   dal  mercato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e
5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
 
          Note all'art. 3:
              -  L'art.  4,  comma 4 del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 92/59/CEE
          relativa  alla sicurezza generale dei prodotti", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20 aprile  1995,  n.  92, e' il
          seguente:
              "Art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza). - 1 -
          3 (Omissis).
              4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
          le  autorita'  competenti adottano le misure necessarie per
          limitare  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal
          mercato   del   prodotto,  se  questo  si  rivela  comunque
          pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore".
              -  L'art.  6  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          115, e' il seguente:
              "Art.  6  (Controlli).  -  1. Le amministrazioni di cui
          all'art.  5,  comma  1,  secondo  le rispettive competenze,
          controllano  che  i  prodotti  immessi  sul  mercato  siano
          sicuri;  l'elenco  delle  amministrazioni,  degli  uffici o
          organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono
          comunicati   alla   commissione   europea   dal   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          indicazione della amministrazione competente.
              2.  Ai  fini  dell'espletamento dei controlli di cui al
          comma  1,  le  amministrazioni  di cui all'art. 5, comma 1,
          possono  anche  avvalersi  di  laboratori  di prova esterni
          purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI
          EN 45000.
              3.  Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  5, comma 1,
          provvedono,  in  misura  proporzionale  alla  gravita'  del
          rischio, a:
                a) disporre,  anche  dopo  che  un prodotto sia stato
          immesso   sul   mercato   come  prodotto  sicuro,  adeguate
          verifiche  delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
          stadio  dell'utilizzo  o  del  consumo, anche procedendo ad
          ispezioni  presso  gli  stabilimenti  di  produzione  e  di
          confezionamento,  presso i magazzini di stoccaggio e presso
          i magazzini di vendita;
                b) esigere  tutte  le  informazioni  necessarie dalle
          parti interessate;
                c) prelevare  campioni  di un prodotto o di una linea
          di  prodotti  per  sottoporli  a  prove ed analisi volte ad
          accertare  la  rispondenza  ai  criteri  di cui all'art. 4,
          redigendone  processo verbale di cui deve essere rilasciata
          copia agli interessati;
                d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a
          condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre
          l"apposizione  sul  prodotto  di  adeguate  avvertenze  sui
          rischi che esso puo' presentare;
                e) disporre  che  le  persone  che  potrebbero essere
          esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite
          tempestivamente  ed in una forma adeguata, di tale rischio,
          anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
                f)   vietare,   durante   il  tempo  necessario  allo
          svolgimento  dei  controlli  e  comunque per un periodo non
          superiore  a  sessanta  giorni,  di  fornire,  proporre  di
          fornire  o  esporre  un prodotto o un lotto di un prodotto,
          qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio
          imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata
          della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
                g) vietare  l'immissione sul mercato di un prodotto o
          di   un   lotto   di   prodotti   pericolosi   adottando  i
          provvedimenti   necessari   a  garantire  l'osservanza  del
          divieto;
                h) disporre,    entro    un    termine    perentorio,
          l'adeguamento  del  prodotto o di un lotto di prodotti gia'
          commercializzati  agli  obblighi  di sicurezza previsti dal
          presente  decreto,  qualora non vi sia un rischio imminente
          per la salute e l'incolumita' pubblica;
                i) ordinare,  a  cura  del  produttore o comunque con
          spese   a   suo  carico,  il  ritiro  dal  mercato  e,  ove
          necessario,  la distruzione di un prodotto o di un lotto di
          prodotti,   nei  casi  in  cui  non  sia  stato  effettuato
          l'adeguamento  richiesto  ai  sensi  del presente articolo,
          oppure  sia accertata la mancanza di conformita' alle norme
          che  fissano  i  criteri  di sicurezza indicati all'art. 4,
          oppure  sia  accertata,  nonostante  tale  conformita',  la
          pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato
          rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
              4.  Le  misure  di  cui  al comma 3 possono riguardare,
          rispettivamente:
                a) il produttore;
                b) il    distributore,    e,   in   particolare,   il
          responsabile della prima immissione in commercio;
                c) qualsiasi  altro  detentore  del  prodotto  a fini
          commerciali,   qualora  cio'  sia  necessario  al  fine  di
          collaborare  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi
          derivanti dal prodotto stesso.
              5.  Il produttore procede all'adeguamento del prodotto,
          ove  richiesto,  e  agevola  le operazioni di ritiro, anche
          mediante  avvisi  ovvero  comunicazioni  ai  detentori, ove
          individuabili.
              6.  Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella
          attuata  per  i  prodotti  per  i  quali  gli  obblighi  di
          sicurezza  sono  disciplinati  dalla normativa antincendio,
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si  provvedera',
          nell'ambito   delle   dotazioni   organiche   esistenti  e,
          comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al
          riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di
          normazione,  certificazione  e  controllo  dei  prodotti in
          materia di sicurezza dall'incendio.
              7.   Il   Ministero   della   sanita',  ai  fini  degli
          adempimenti   comunitari   derivanti   dalle   norme  sulla
          sicurezza  dei  prodotti  e dal presente decreto, si avvale
          anche  dei  propri  uffici di sanita' marittima, aerea e di
          confine  terrestre  nell'ambito  delle  dotazioni organiche
          esistenti  e,  comunque,  senza oneri a carico del bilancio
          dello Stato.
              8.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dalla normativa
          vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non
          divulgare  le  informazioni acquisite che, per loro natura,
          sono  coperte dal segreto professionale, a meno che la loro
          divulgazione  sia  necessaria  alla  tutela  della salute e
          dell'incolumita' pubblica.".