Art. 3 Divieto di commercializzazione 1. E' fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi. 2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento. 3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Note all'art. 3: - L'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92, e' il seguente: "Art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza). - 1 - 3 (Omissis). 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore". - L'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e' il seguente: "Art. 6 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente. 2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravita' del rischio, a: a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l"apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare; e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento; g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto; h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformita', la pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente: a) il produttore; b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio; c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili. 6. Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvedera', nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio. 7. Il Ministero della sanita', ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumita' pubblica.".