Art. 4
                              Raccolta

  1.  Le  pile  e  gli  accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono
consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o
di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata
presso  uno  dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti
il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.
  2.  A  cura  ed  onere  dei  produttori,  degli  importatori  e dei
distributori,  il  rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione
del  pubblico  un  contenitore per il conferimento delle pile e degli
accumulatori  usati  nel  proprio  punto vendita. Il contenitore deve
essere  idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e
la  sua  apertura  deve  essere  possibile  solo  a cura del soggetto
incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della
documentazione  idonea  a  dimostrare  le  modalita' di raccolta e di
svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
  3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata,
il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di
cui  al  comma  1,  le  associazioni  di categoria dei rivenditori, i
produttori,  gli  importatori  ed  i  distributori e gli esercenti il
servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  pubblici  o  privati,  possono
stipulare   appositi   accordi  di  programma  che  disciplinano,  in
particolare,   la   tenuta   dei   contenitori  delle  pile  e  degli
accumulatori  usati  presso  gli esercizi di vendita e il loro ritiro
periodico.
  4.  L'indicazione  dell'accordo di programma previsto al comma 3 e'
inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di
vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo.