Art. 5 Marcatura 1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante: a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio; b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo. 2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.