Art. 5
                              Marcatura

  1.  Le  pile  e  gli  accumulatori di cui all'articolo 2 per essere
immessi  sul  mercato  devono  essere muniti di marcatura stampata in
modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:
a) uno  dei  due  simboli,  evidenzianti la sottoposizione a raccolta
   differenziata,  indicati  all'allegato I. Il simbolo deve occupare
   almeno  il  tre per cento della superficie del lato maggiore della
   pila  o  dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5
   cm.  Per  elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per
   cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore,
   con  una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della
   pila  o  dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo
   sia  inferiore  a  0,5  cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura
   della pila o dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1
   cm x 1 cm sull'imballaggio;
b) l'indicazione  della  presenza  di  metalli  pesanti,  apponendo i
   simboli  chimici  Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il
   simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un
   quarto della superficie del predetto simbolo.
  2.  La  marcatura  deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo
rappresentante  in  Italia  oppure, in mancanza di tali soggetti, dal
responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.