Art. 6 Apparecchi incorporanti pile o accumulatori 1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso. 2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115. 3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalita' di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi. 4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresi' segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalita' cui il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto. 5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.
Nota all'art. 6: - Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, si vedano le note alle premesse;