Art. 6
             Apparecchi incorporanti pile o accumulatori

  1.  E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti
pile  o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli
stessi dal consumatore dopo l'uso.
  2.  In  caso  di  inosservanza  del  divieto  di cui al comma 1, si
applicano  le  misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 115.
  3.  Le  istruzioni  d'uso  degli  apparecchi  incorporanti  pile  o
accumulatori  devono indicare le modalita' di estrazione delle pile o
degli accumulatori dagli stessi.
  4.  Le  istruzioni  di  cui al comma 3 devono altresi' segnalare la
presenza  di  accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando
le  modalita'  cui il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli
stessi  senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio
come rifiuto.
  5.  Il  presente  articolo  non si applica agli apparecchi indicati
nell'allegato II.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 115, si vedano le note alle premesse;