Art. 3.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  principio  di  parita'  di trattamento senza distinzione di
razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico  che  privato  ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale,
secondo  le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento
alle seguenti aree:
    a)   accesso  all'occupazione  e  al  lavoro,  sia  autonomo  che
dipendente,  compresi  i  criteri  di  selezione  e  le condizioni di
assunzione;
    b)  occupazione  e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
    c)  accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale,   perfezionamento  e  riqualificazione  professionale,
inclusi i tirocini professionali;
    d)  affiliazione  e  attivita'  nell'ambito  di organizzazioni di
lavoratori,   di   datori   di   lavoro  o  di  altre  organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;
    e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
    f) assistenza sanitaria;
    g) prestazioni sociali;
    h) istruzione;
    i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.
  2.  Il  presente  decreto legislativo non riguarda le differenze di
trattamento   basate   sulla   nazionalita'   e   non  pregiudica  le
disposizioni  nazionali  e  le  condizioni  relative all'ingresso, al
soggiorno,   all'accesso   all'occupazione,   all'assistenza  e  alla
previdenza  dei  cittadini  dei  Paesi  terzi  e  degli  apolidi  nel
territorio  dello  Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base
alla   legge,  derivante  dalla  condizione  giuridica  dei  predetti
soggetti.
  3.  Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di
impresa,   non   costituiscono   atti  di  discriminazione  ai  sensi
dell'articolo   2   quelle   differenze   di   trattamento  dovute  a
caratteristiche  connesse  alla  razza  o  all'origine  etnica di una
persona,  qualora,  per la natura di un'attivita' lavorativa o per il
contesto  in  cui  essa viene espletata, si tratti di caratteristiche
che  costituiscono  un  requisito  essenziale  e determinante ai fini
dello svolgimento dell'attivita' medesima.
  4.  Non  costituiscono,  comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo  2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente  discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita'   legittime   perseguite  attraverso  mezzi  appropriati  e
necessari.