Art. 5.

                       Legittimazione ad agire

  1.  Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di
delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura
privata  autenticata,  in  nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in
un  apposito  elenco  approvato con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  e del Ministro per le pari opportunita' ed
individuati   sulla  base  delle  finalita'  programmatiche  e  della
continuita' dell'azione.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  possono  essere inseriti le
associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52,
comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel
registro di cui all'articolo 6.
  3.  Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma
1  sono,  altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei
casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  52,  comma  1, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1999,  n.  394
          (Regolamento  recante  norme  di attuazione del testo unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente:
              "Art.  52 (Registro delle associazioni e degli enti che
          svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
          la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
          gli   affari   sociali,  e'  istituito  il  registro  delle
          associazioni,  degli  enti  e degli altri organismi privati
          che   svolgono   le  attivita'  a  favore  degli  stranieri
          immigrati  previste  dal testo unico. Il registro e' diviso
          in tre sezioni.
                a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'art. 42 del testo unico;
                b) nella  seconda  sono iscritti associazioni ed enti
          che   possono   essere  ammessi  a  prestare  garanzia  per
          l'ingresso  degli  stranieri  per  il  loro inserimento nel
          mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
                c) nella  terza  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale  degli  stranieri  di  cui  all'art.  18  del testo
          unico.".