Art. 5. Legittimazione ad agire 1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6. 3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente: "Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro e' diviso in tre sezioni. a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico; c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.".