Art. 6.

Registro delle associazioni  e  degli enti che svolgono attivita' nel
               campo della lotta alle discriminazioni

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni
e  degli  enti  che  svolgono  attivita'  nel  campo della lotta alle
discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
  2.  L'iscrizione  nel  registro  e'  subordinata  al  possesso  dei
seguenti requisiti:
    a)  avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o per scrittura
privata  autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che
sancisca  un  ordinamento  a  base  democratica  e preveda come scopo
esclusivo  o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e
la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
    b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione  delle  quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
    c)  elaborazione  di  un  bilancio  annuale delle entrate e delle
uscite  con  indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta
dei  libri  contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
    d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;
    e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata  in  giudicato,  in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima,  e  non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori  o  di amministratori di imprese di produzione e servizi
in  qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
  3.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
pari   opportunita'   provvede   annualmente   all'aggiornamento  del
registro.