Art. 8.

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento
dell'ufficio  di  cui  all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di
2.035.357  euro  annui  a  decorrere  dal  2003, si provvede ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previo  dal  comma 1, dall'attuazione del
presente  decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Prestigiacomo, Ministro per le pari
                                     opportunita'
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                     esteri
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli