Art. 2.
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto
dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di
trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,
degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale
principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni
personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una
persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una
determinata religione o ideologia di altra natura, le persone
portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un
orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle
convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento
sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e' il seguente:
«Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi). - 1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni
di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu'
svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.».