Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento
alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di
lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le
disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e
degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione
dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di
impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a
caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,
all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto
di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove
esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle
funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o
di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita'
di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che
prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli
adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con
persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e
dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del
lavoro e di formazione professionale.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo
2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una
determinata religione o di determinate convinzioni personali che
siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni
pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni
personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da
detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti
diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che
riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di
soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei
minori e la pornografia minorile.